§ 3.1.18 - L.R. 7 maggio 1979, n. 28.
Modifica all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:07/05/1979
Numero:28


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Nel limite complessivo di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, la garanzia fidejussoria sussidiaria regionale viene estesa ai mutui di cui all'art. 19, [...]
Art. 3.      1. All'onere eventuale derivante alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo precedente, si provvede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1976, n. 40, con [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.18 - L.R. 7 maggio 1979, n. 28. [1]

Modifica all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

(B.U. 9 maggio 1979 n. 19, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Nel limite complessivo di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, la garanzia fidejussoria sussidiaria regionale viene estesa ai mutui di cui all'art. 19, ultimo comma della L.R. 19 novembre 1976, n. 51, modificato dall'art. 1 della presente legge.

     2. Per il 1979, al fine di favorire l'immediata attuazione dei piani di sviluppo aziendale approvati ai sensi della L.R. 19 novembre 1976, n. 51, la fidejussione regionale è accordata anche in temporanea sostituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 19, primo e secondo comma, della legge suddetta a favore degli imprenditori per i quali sia stata inoltrata richiesta di fidejussione al fondo interbancario di garanzia; successivamente all'intervento di competenza del fondo interbancario la fidejussione regionale permane a garanzia del mutuo, nei limiti previsti dal predetto art. 19, ultimo comma, per l'eventuale quota eccedente l'ammontare della fidejussione accordata dal fondo stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere eventuale derivante alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo precedente, si provvede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1976, n. 40, con l'imputazione della spesa all'apposito fondo annuale iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 19 novembre 1976, n. 51.