§ 2.6.10 - R.R. 1 aprile 1985, n. 2.
Regolamento d'attuazione della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 "Disciplina dell'insegnamento dello sci".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:01/04/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Nel presente regolamento per «legge» si intende, salvo diversa disposizione, la legge regionale 17 luglio 1982, n. 37
Art. 2.      1. Per la partecipazione alla prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dal 4° comma dell'art. 8 della legge per l'ammissione ai corsi di preparazione per gli esami di maestro di sci, i [...]
Art. 3.      1. La prova dimostrativa attitudinale pratica consiste nell'accertamento, da parte delle rispettive commissioni tecniche previste dall'art. 6 della legge, del possesso da parte dei candidati, [...]
Art. 4.      1. I corsi per la preparazione agli esami di maestro di sci promossi dalla giunta regionale, sono regolamentati dalla legge 7 giugno 1980, n. 95 e devono prevedere il seguente programma di [...]
Art. 5.      1. L'ammissione agli esami per maestri di sci è subordinata, oltre ai requisiti previsti dalla legge, alla dimostrazione di frequenza al corso per almeno 3/4 del numero totale delle lezioni
Art. 6.      1. Le prove d'esame previste dall'articolo 4 della legge sono articolate in: prova tecnico-pratica; prova didattica; prova teorica
Art. 7.      1. I corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci, previsti dall'art. 10 della legge, sono riservati ai maestri di sci in possesso della relativa licenza da almeno due anni e che [...]
Art. 8.      1. L'ammissione agli esami per istruttori di maestri di sci è subordinata, oltre ai requisiti previsti dalla legge, alla dimostrazione di frequenza al corso per almeno 3/4 del numero totale [...]
Art. 9.      1. Le prove d'esame per istruttori per maestri di sci si svolgono con le procedure e le modalità previste dall'art. 4 del precedente regolamento, tenuto conto delle specifiche capacità [...]
Art. 10.      1. L'elenco di cui all'art. 11 della legge, tenuto dal servizio sport della giunta regionale è ripartito in due sezioni
Art. 11.      1. Le licenze di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge sono rilasciate sui modelli conformi all'allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento
Art. 12.      1. Il maestro di sci, nell'esercizio della sua attività professionale, è tenuto a tenere esposto in evidenza il distintivo di «Maestro di sci» attribuitogli all'atto dell'iscrizione nell'elenco [...]
Art. 13.      1. Le scuole di sci devono tenere esposte nella loro sede, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione regionale e una copia della deliberazione della giunta regionale prevista dall'art. [...]
Art. 14.      1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle prove per gli esami di idoneità all'insegnamento dello sci e per istruttori di sci, la giunta regionale, in relazione [...]


§ 2.6.10 - R.R. 1 aprile 1985, n. 2.

Regolamento d'attuazione della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 "Disciplina dell'insegnamento dello sci". [1]

(B.U. 5 aprile 1985, n. 14, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Nel presente regolamento per «legge» si intende, salvo diversa disposizione, la legge regionale 17 luglio 1982, n. 37.

 

     Art. 2.

     1. Per la partecipazione alla prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dal 4° comma dell'art. 8 della legge per l'ammissione ai corsi di preparazione per gli esami di maestro di sci, i candidati devono dimostrare, con idonea certificazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     - cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della comunità economica europea;

     - certificato di sana e robusta costituzione per la pratica sportiva, rilasciato dalla U.S.S.L. in data non anteriore a mesi tre;

     - licenza di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

     - età minima anni 18.

 

     Art. 3.

     1. La prova dimostrativa attitudinale pratica consiste nell'accertamento, da parte delle rispettive commissioni tecniche previste dall'art. 6 della legge, del possesso da parte dei candidati, delle capacità tecniche fondamentali per l'esercizio delle discipline prescelte.

     2. In particolare è richiesto il superamento dei seguenti esercizi:

     - per le discipline alpine:

     a) serie di curve a sci paralleli

     b) serpentina

     c) superparallelo

     d) prova libera

     e) slalom gigante e slalom speciale (senza rilevazione dei tempi)

     - Per le discipline nordiche:

     a) prova libera

     b) passo alternato

     c) passo spinta

     d) tecnica di discesa

     e) scivolata - spinta pattinata

     f) Passo triplo.

     3. La prova dimostrativa è eseguita su terreno riconosciuto idoneo, dalle rispettive commissioni, per esercizi di media difficoltà.

     4. La commissione esprime collegialmente il giudizio di «idoneità» o «non idoneità» all'ammissione al corso.

     5. L'idoneità nella prova attitudinale pratica ha validità di due anni.

 

     Art. 4.

     1. I corsi per la preparazione agli esami di maestro di sci promossi dalla giunta regionale, sono regolamentati dalla legge 7 giugno 1980, n. 95 e devono prevedere il seguente programma di materie teoriche:

     - elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di insegnamento dello sci e di regolamentazione delle piste e degli impianti di risalita;

     - elementi di pronto soccorso;

     - elementi di meteorologia e di fenomeni valanghivi;

     - elementi di cartografia;

     - elementi di preparazione fisica;

     - topografia;

     - attrezzatura tecnica;

     - nozioni sugli impianti di risalita;

     - nozioni elementari di turismo.

 

     Art. 5.

     1. L'ammissione agli esami per maestri di sci è subordinata, oltre ai requisiti previsti dalla legge, alla dimostrazione di frequenza al corso per almeno 3/4 del numero totale delle lezioni.

     2. A tal uopo la direzione del corso di formazione rilascia idonea certificazione in tal senso.

     3. La certificazione di cui al comma precedente ha validità biennale.

 

     Art. 6.

     1. Le prove d'esame previste dall'articolo 4 della legge sono articolate in: prova tecnico-pratica; prova didattica; prova teorica.

     2. La prova tecnico-pratica consiste nel compimento dei seguenti esercizi:

     a) discipline alpine

     - curva spazzaneve

     - virata elementare

     - parallelo

     - superparallelo

     - serpentina

     - prova libera

     - slalom gigante (senza rilevazione dei tempi)

     b) discipline nordiche

     - prova libera

     - passo alternato

     - passo spinta

     - scivolata - spinta pattinata

     - passo di pattinaggio

     - tecnica di discesa.

     3. La prova didattica consiste nell'esposizione orale degli esercizi contenuti nel testo tecnico didattico metodico della F.I.S.I.

     4. La prova teorica consiste in un colloquio sulle materie oggetto del programma teorico del corso di formazione e nozioni di cultura generale.

     3. Per ogni prova sostenuta, la commissione esprime collegialmente il giudizio di «idoneo» o «non idoneo» all'insegnamento dello sci.

 

     Art. 7.

     1. I corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci, previsti dall'art. 10 della legge, sono riservati ai maestri di sci in possesso della relativa licenza da almeno due anni e che abbiano superato la prova attitudinale pratica.

     2. Tali corsi sono promossi d'intesa con la F.I.S.I. mediante stipula di apposita convenzione.

     3. La prova attitudinale pratica per istruttori di maestri di sci, consiste nell'accertamento da parte delle rispettive commissioni, delle capacità tecniche fondamentali per l'esercizio delle discipline prescelte.

     4. In particolare è richiesto il superamento dei seguenti esercizi:

     Per le discipline alpine:

     - superparallelo

     - serpentina

     - prova libera

     - slalom gigante, senza rilevazione cronometrica.

     Per le discipline nordiche:

     - prova libera

     - passo - spinta

     - passo triplo

     - tecnica di discesa.

     5. La commissione esprime collegialmente il giudizio di «idoneità» o «non idoneità» all'ammissione al corso.

     6. Tale giudizio dovrà tener conto delle specifiche capacità professionali richieste all'istruttore in base ai criteri didattici elaborati dalla F.I.S.I.

 

     Art. 8.

     1. L'ammissione agli esami per istruttori di maestri di sci è subordinata, oltre ai requisiti previsti dalla legge, alla dimostrazione di frequenza al corso per almeno 3/4 del numero totale delle lezioni.

     2. A tal uopo la direzione del corso di formazione, rilascia idonea certificazione in tal senso.

 

     Art. 9.

     1. Le prove d'esame per istruttori per maestri di sci si svolgono con le procedure e le modalità previste dall'art. 4 del precedente regolamento, tenuto conto delle specifiche capacità professionali richieste all'istruttore.

     2. La qualifica di istruttore per maestri di sci è valida tre anni ed è rinnovabile di tre anni in tre anni previa dimostrazione tecnico-pratica di continuità professionale ed aggiornamento tecnico-didattico annuo mediante la frequenza di appositi corsi promossi dalla regione.

 

     Art. 10.

     1. L'elenco di cui all'art. 11 della legge, tenuto dal servizio sport della giunta regionale è ripartito in due sezioni:

     - discipline alpine

     - discipline nordiche.

     2. Nell'elenco viene altresì preso nota della qualifica di istruttore conseguita dai maestri di sci.

     3. Il servizio sport provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

     4. Ai fini della tenuta dell'elenco di cui al primo comma, i comuni comunicano annualmente, alla giunta regionale, i nominativi dei titolari di licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci.

     5. I titolari dell'attestato di «istruttore» rilasciato dalla FISI sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma, purché in possesso della licenza di maestro di sci, dietro presentazione di domanda, entro 90 giorni, dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     1. Le licenze di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge sono rilasciate sui modelli conformi all'allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 12.

     1. Il maestro di sci, nell'esercizio della sua attività professionale, è tenuto a tenere esposto in evidenza il distintivo di «Maestro di sci» attribuitogli all'atto dell'iscrizione nell'elenco e recante il numero di matricola.

     2. Il distintivo ha le dimensioni e le caratteristiche indicate nell'allegato B) che fa parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     1. Le scuole di sci devono tenere esposte nella loro sede, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione regionale e una copia della deliberazione della giunta regionale prevista dall'art. 15 della legge.

     2. L'autorizzazione regionale è rilasciata sul modello conforme all'allegato C), che fa parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 14.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle prove per gli esami di idoneità all'insegnamento dello sci e per istruttori di sci, la giunta regionale, in relazione all'evoluzione delle tecniche sciistiche, con propria deliberazione, può apportare modifiche ai programmi di studio dei corsi per la preparazione agli esami, all'elenco degli esercizi previsti per la prova attitudinale pratica e per le prove d'esame per maestri da sci e per istruttori per maestri da sci.

 

 

Allegati «A», «B» e «C» - (Omissis).

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.