§ 2.6.7 - L.R. 25 maggio 1983, n. 47.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive", 4 settembre 1973, n. 40 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:25/05/1983
Numero:47


Sommario
Art. unico.      1. Gli enti pubblici, le società con partecipazione a capitale pubblico, gli enti e le associazioni senza fine di lucro che svolgono attività rivolte all'attività turistica e sportiva e gli [...]


§ 2.6.7 - L.R. 25 maggio 1983, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive", 4 settembre 1973, n. 40 "Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia", 18 luglio 1982, n. 44 "Interventi regionali a favore di servizi e di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione". [1]

(B.U. 25 maggio 1983, n. 21, 1° suppl. ord.).

 

Art. unico.

     1. Gli enti pubblici, le società con partecipazione a capitale pubblico, gli enti e le associazioni senza fine di lucro che svolgono attività rivolte all'attività turistica e sportiva e gli operatori privati, anche se non proprietari dei terreni o/e dei fabbricati purché ne posseggano la disponibilità, possono fruire dei contributi per le finalità e gli interventi previsti dalla L.R. 21 gennaio 1975, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive», dalla L.R. 4 settembre 1973, n. 40 «Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia» nonché dalla L.R. 18 luglio 1982, n. 44 «Interventi regionali a favore di servizi e di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione», e successive loro modificazioni.

     2. Per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni contenute nelle succitate leggi nonché le seguenti:

     a) il contributo in conto capitale è concesso a condizione che i soggetti beneficiari soprarichiamati abbiano realizzato le opere per le quali è stata presentata istanza di finanziamento e siano in grado di dimostrare la disponibilità e l'impegno di destinazione della struttura per almeno 5 anni;

     b) il contributo in annualità è concesso mediante erogazione diretta annuale per un periodo fino a 15 anni a condizione che i soggetti beneficiari soprarichiamati abbiano realizzato le opere per le quali è stata avanzata istanza di finanziamento e siano in grado di dimostrare, mediante presentazione di accertata documentazione negoziale, la disponibilità del bene per la durata del periodo di concessione dei contributi, con l'impegno di destinazione per le finalità previste.

     3. Il contributo è commisurato alla durata della disponibilità della struttura o del bene.

     4. Nella fase di prima applicazione della presente legge si ritengono valide e finanziabili le richieste già favorevolmente accolte ed approvate dalla regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.