§ 2.4.13 - L.R. 8 gennaio 1979, n. 12.
Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:08/01/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il mandato ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è gratuito.
Art. 2.      1. Ai membri del comitato che, per ragioni del loro ufficio, debbano recarsi in località diversa da quella ove il comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, purché [...]
Art. 3.      1. I rimborsi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono effettuati trimestralmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Art. 4.      1. La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del comitato radiotelevisivo.
Art. 5.      1. L'onere derivante dalla presente legge farà carico, a decorrere dall'esercizio 1979, sul capitolo corrispondente al capitolo 111105 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio [...]


§ 2.4.13 - L.R. 8 gennaio 1979, n. 12.

Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. [1]

(B.U. 10 gennaio 1979, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Il mandato ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è gratuito.

     2. Ai membri del comitato regionale spetta il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione a riunioni del comitato o da questi promosse o per motivi di ufficio inerenti allo svolgimento dei compiti del comitato stesso, nella stessa misura prevista per i consiglieri regionali della L.R. 4 agosto 1972, n. 23 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. Ai membri del comitato che, per ragioni del loro ufficio, debbano recarsi in località diversa da quella ove il comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, purché documentate, nella stessa misura prevista per i consiglieri regionali dalla legge regionale 4 agosto 1972, n. 23 e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     1. I rimborsi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono effettuati trimestralmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

 

     Art. 4.

     1. La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del comitato radiotelevisivo.

 

     Art. 5.

     1. L'onere derivante dalla presente legge farà carico, a decorrere dall'esercizio 1979, sul capitolo corrispondente al capitolo 111105 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.