§ 2.2.80 - L.R. 14 febbraio 2005, n. 8.
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:14/02/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sistema integrato di intervento).
Art. 3.  (Formazione congiunta degli operatori).
Art. 4.  (Tutela della salute).
Art. 5.  (Attività trattamentali e socio educative).
Art. 6.  (Attività di assistenza alle famiglie).
Art. 7.  (Attività di istruzione e formazione).
Art. 8.  (Attività lavorativa).
Art. 9.  (Funzioni di coordinamento e di controllo).
Art. 10.  (Il Garante dei detenuti)
Art. 11.  (Provvedimenti attuativi).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.80 - L.R. 14 febbraio 2005, n. 8. [1]

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia.

(B.U. 18 febbraio 2005, n. 7 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziari a e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

     2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R, n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

 

     Art. 2. (Sistema integrato di intervento).

     1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'articolo l, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del Centro per la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in particolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),

     2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'articolo 22, comma 4 della legge 328/2000, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

 

     Art. 3. (Formazione congiunta degli operatori).

     1. La Regione sostiene, in accordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Centro per la giustizia minorile, gli enti locali e coinvolgendo gli enti di formazione accreditati e le università, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compresi il terzo settore ed il volontariato.

 

     Art. 4. (Tutela della salute).

     1. La Regione, per tutelare la salute delle persone di cui all'articolo 1, garantisce secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del d.lgs. 230/1999, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le ASL e le aziende ospedaliere (AO). In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie-tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

     2. Nell'ambito della tossico dipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le ASL, sedi di istituti penitenziari, di équipe integrate assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Per i soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL.

     3. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

     4. La Regione si impegna altresì, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, a rafforzare e sostenere, secondo priorità stabilite, azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione.

     5. Le ASL, sedi di istituti penitenziari, al fine di una informazione puntuale alle persone detenute sulle prestazioni erogabili, sulle modalità ed i tempi di accesso, promuovono la carta dei servizi sanitari, definendo gli ambiti di intervento, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Regione. La carta dei servizi sanitari è predisposta privilegiando forme di comunicazione rispettose della specificità e delle esigenze etniche e religiose.

     6. La Regione si impegna ad individuare strutture terapeutiche idonee per adolescenti e si impegna altresì, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, ad incentivare gli istituti penitenziari a sperimentare i sistemi di telemedicina.

 

     Art. 5. (Attività trattamentali e socio educative).

     1. La Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti, intra ed extramurari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, nonché gli interventi di housing sociale e quelli a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.

     2. Per una efficace realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma l, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei servizi sociali, del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, del Centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, del terzo settore e del volontariato, anche mediante la formalizzazione di accordi atti a favorire le intese per la realizzazione di una presa in carico integrata.

     3. La Regione sostiene, valorizza e finanzia, altresì, il coinvolgimento attivo, nell'ambito dell'area socio educativa, degli operatori esterni al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed al Centro per la giustizia minorile che concorrono alla realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, attraverso la stipula di accordi tra enti locali e istituti penitenziari per assicurare la presenza di educatori professionali da impegnare nelle attività trattamentali e di personale con funzioni di supporto alle attività educative da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale.

     4. La Regione, nel rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale della sanzione penale di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, finanzia gli enti gestori di prestazioni socio-assistenziali in forma sperimentale per la durata di tre anni, garantendo la presenza di un numero adeguato di educatori negli istituti penitenziari della Regione, onde assicurare le necessarie prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta, in modo da coprire temporaneamente ed in via d'urgenza, l'attuale carenza complessiva di organico relativa a tale figura professionale.

     5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alla problematiche relative alle vittime del reato, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area minori, attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Attività di assistenza alle famiglie).

     1. La Regione promuove e sostiene interventi e progetti intra ed extramurari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.

     2. A tal fine la Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, al1a progettazione e all'erogazione di interventi di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, con le finalità e le modalità indicate all'articolo 45 della legge 354/1975 e nel d.P.R. 230/2000.

 

     Art. 7. (Attività di istruzione e formazione).

     1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

     2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, al Comitato regionale per l'educazione degli adulti ed alle province.

     3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.

     4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-obiettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 

     Art. 8. (Attività lavorativa).

     1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

     2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

     3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

     4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

 

     Art. 9. (Funzioni di coordinamento e di controllo).

     1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.

     2. La Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e di istruzione e formazione lavoro, attraverso gli organismi preposti.

     3. Annualmente, in occasione della presentazione del DPFR la Giunta regionale presenta al Consiglio, previo esame della commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

     4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una informazione sullo stato delle carceri lombarde, rispetto alla condizione delle infrastrutture, agli indici di affollamento, alle diverse tipologie dei reati, allo stato della salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, alla provenienza dei detenuti, al livello di alfabetizzazione, alle problematiche del lavoro e alle emergenze di carattere sociale rilevate.

     5. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

     a) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;

     b) le politiche svolte in campo sanitario, con particolare riguardo agli strumenti posti in essere per garantire la continuità e l'efficacia delle cure mediche, nonché alle iniziative nel campo della prevenzione;

     c) le misure attuate, con fondi propri e con risorse comunitarie (fondo sociale europeo), nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;

     d) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai carcerati all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

     6. La relazione dà conto altresì delle intese stipulate con il Ministero competente e con l'Amministrazione Penitenziaria nonché delle iniziative di sensibilizzazione e di sostegno svolte nei confronti degli enti locali, delle forze sociali e delle cooperative di detenuti.

     7. Il Consiglio Regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

 

     Art. 10. (Il Garante dei detenuti) [2]

1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.

 

     Art. 11. (Provvedimenti attuativi).

     1. La Regione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti attuativi.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 3, trattamentali e socio-educative di cui all'articolo 5, di istruzione e formazione di cui all'articolo 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'articolo 8, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.6.4.2.2.95 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione», la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di € 1.000.000,00.

     2. Alle spese per la tutela della salute di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

     3. All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.S7 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 24 novembre 2017, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.