§ 2.1.327 - L.R. 1 aprile 2008, n. 11.
Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all’istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:01/04/2008
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» – istituzione [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/1997)


§ 2.1.327 - L.R. 1 aprile 2008, n. 11. [1]

Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all’istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)

(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» – istituzione dell’ASL della provincia di Monza e Brianza)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole «ASL della città di Milano» e le parole «ASL della provincia di Milano 3» sono rispettivamente sostituite dalle parole «ASL di Milano» e «ASL della provincia di Monza e Brianza»;

b) al comma 3, prima interlinea, dell’articolo 2 le parole «ASL della città di Milano» sono sostituite dalle parole «ASL di Milano»; le parole «coincide con il territorio del comune di Milano» sono sostituite dalle parole «comprende il territorio dei comuni di Milano – Bresso – Cinisello Balsamo – Cologno Monzese – Cormano – Cusano Milanino – Sesto San Giovanni»;

c) al comma 3, seconda interlinea, dell’articolo 2 sono soppresse le parole «Limbiate», «Ceriano Laghetto», «Cogliate», «Lazzate», «Misinto»;

d) al comma 3, terza interlinea, dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole «Basiano – Busnago – Caponago – Cornate d’Adda – Grezzago – Masate – Pozzo d’Adda – Roncello – Trezzano Rosa – Trezzo sull’Adda – Vaprio d’Adda»;

e) al comma 3, quarta interlinea, dell’articolo 2 le parole «ASL di Milano 3» sono sostituite dalle parole «ASL della provincia di Monza e Brianza»; sono soppresse le parole «Basiano», «Busnago», «Caponago», «Cornate d’Adda», «Grezzago», «Masate», «Pozzo d’Adda», «Roncello», «Trezzano Rosa», «Trezzo sull’Adda», «Vaprio d’Adda», «Bresso», «Cinisello Balsamo», «Cologno Monzese», «Cormano», «Cusano Milanino», «Sesto San Giovanni»; sono aggiunte, in fine, le parole «Ceriano Laghetto – Cogliate – Lazzate – Limbiate – Misinto».

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/1997)

1. Dopo il comma 5, dell’articolo 15, della l.r. 31/1997, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 5, l’ASL di Milano con il proprio piano di organizzazione, da aggiornare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell’ASL della provincia di Monza e Brianza, individua e disciplina i nuovi distretti socio-sanitari di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni.

5 ter. I comuni appartenenti ai distretti socio-sanitari di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni esercitano le funzioni previste dall’articolo 6, comma 7, mediante una specifica conferenza dei sindaci. All’interno dei medesimi distretti sono istituite le assemblee distrettuali dei sindaci.

5 quater. I piani di zona in vigore nei comuni appartenenti a nuovi ambiti territoriali o ad ambiti territoriali modificati per effetto della legge istitutiva dell’ASL della provincia di Monza e Brianza restano in vigore fino al 31 dicembre 2008. Entro tale data, i comuni medesimi avviano il procedimento per l’adozione dei nuovi piani di zona e per l’approvazione dei relativi accordi di programma, salvaguardando, ove possibile, le forme di gestione adottate nell’ambito della articolazione organizzativa precedente.».


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.