§ 2.1.324 - L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.
Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:12/12/2007
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali))


§ 2.1.324 - L.R. 12 dicembre 2007, n. 32. [1]

Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)

(B.U. 14 dicembre 2007, n. 50 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali))

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

'Art. 3-ter. (Azienda regionale dell'emergenza urgenza)

1. E' istituita l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. L'Azienda è preposta allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza urgenza.

2. Sono organi dell'Azienda il direttore generale e il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Per gli organi e per le figure del direttore sanitario e amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni vigenti per le aziende ospedaliere.

3. La Giunta regionale, entro 180 giorni, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo le indicazioni del piano socio - sanitario di cui all'articolo 1, comma 5.'.


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.