§ 2.1.208 - L.R. 3 dicembre 1997, n. 42.
Rifinanziamento degli artt. 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio- [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:03/12/1997
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 «Assistenza personale nell'ambito della famiglia» e «Assistenza economica» della l.r. n. 1 del 7 gennaio 1986 e successive modificazioni, [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.208 - L.R. 3 dicembre 1997, n. 42. [1]

Rifinanziamento degli artt. 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio- assistenziali della Regione Lombardia» e successive modificazioni.

(B.U. 5 dicembre 1997, n. 49 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 «Assistenza personale nell'ambito della famiglia» e «Assistenza economica» della l.r. n. 1 del 7 gennaio 1986 e successive modificazioni, nonché per lo svolgimento di iniziative sperimentali di cui all'art. 42 della l.r. n. 1/86 finalizzate alla promozione del ruolo della famiglia e promosse dai Comuni singoli o associati, dagli enti e istituzioni pubbliche ed organizzazioni di volontariato, è autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

     2. All'onere di L. 12.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede:

     a) quanto a L. 9.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali», iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997;

     b) quanto a L. 1.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti»;

     c) quanto a L. 238.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3358 «Spese per il programma IRER di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dell'impatto del FRISL»;

     d) quanto a L. 1.512.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio- assistenziali di parte corrente e per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, comuni singoli, enti ed istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato e da privati» è incrementata di L. 12.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.