§ 2.1.133 - L.R. 15 settembre 1989, n. 47.
Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:15/09/1989
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Finanziamento delle attività di prelievo e di trapianto di rene negli ospedali lombardi.
Art. 3.  Procedure per l'accesso ai Centri di trapianti esteri.
Art. 4.  Rimborso delle spese sanitarie per trapianti renali eseguiti all'estero.
Art. 5.  Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 6.  Forniture di prodotti dietetici e di specialità medicinali non comprese nel prontuario farmaceutico.
Art. 7.  Coordinamento dell'attività di prelievo e trapianto renali.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 2.1.133 - L.R. 15 settembre 1989, n. 47. [1]

Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero.

(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata concernente la tutela dei nefropatici cronici, promuove interventi mirati all'incremento dei prelievi e dei trapianti di rene negli ospedali lombardi.

 

     Art. 2. Finanziamento delle attività di prelievo e di trapianto di rene negli ospedali lombardi.

     1. La Giunta Regionale, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, assegna agli Enti responsabili dei servizi di zona gestori dei presidi ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ove operano équipes autorizzate al prelievo ed al trapianto del rene, un apposito finanziamento da utilizzare per l'effettuazione di ricerche e per la qualificazione professionale del personale operante nei servizi di rianimazione e nei reparti impegnati nelle attività di prelievo e/o trapianto di rene.

     2. Con successivo provvedimento della Giunta, saranno definiti i criteri per l'assegnazione del finanziamento per le finalità della presente Legge.

 

     Art. 3. Procedure per l'accesso ai Centri di trapianti esteri.

     1. Sino a quando gli Enti e gli Istituti indicati al precedente articolo non saranno in grado di assicurare tempestivamente ed in modo adeguato il completo soddisfacimento delle richieste di trapianto renale, i pazienti residenti in Lombardia, indipendentemente dalla loro accettazione in lista di attesa, hanno il diritto di accedere ai Centri esteri di trapianto in presidi sanitari pubblici o privati riconosciuti ed autorizzati dalle autorità sanitarie locali.

     2. Per i pazienti iscritti nelle liste di attesa del Centro interregionale di riferimento, l'iscrizione può essere richiesta direttamente dal centro stesso che deve rispettare le indicazioni e la libertà di scelta del paziente, garantendo altresì il permanere in lista attiva d'attesa presso i centri italiani.

 

     Art. 4. Rimborso delle spese sanitarie per trapianti renali eseguiti all'estero.

     1. Le U.S.S.L. sono autorizzate a provvedere al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero dai pazienti residenti in Lombardia nelle seguenti misure:

     a) il rimborso totale di tutte le spese sanitarie relative agli esami preliminari ed alla tipizzazione tissutale;

     b) il rimborso del 100% di tutte le spese sanitarie relative all'intervento di trapianto renale, nei limiti dell'ammontare massimo da determinarsi annualmente dalla Giunta Regionale; in caso di comprovate complicazioni che obblighino al prolungamento della degenza post-operatoria il rimborso potrà superare detto ammontare massimo;

     c) il rimborso totale di tutte le spese sanitarie relative a tutti i controlli successivi all'intervento, nonché il rimborso totale di tutte le spese relative all'eventuale espianto.

     2. I rimborsi di cui al comma precedente sono erogati anche nel caso di eventuale espianto.

     3. Per le prestazioni effettuate presso strutture private il rimborso viene ridotto all'ottanta per cento.

 

     Art. 5. Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

     1. Le U.S.S.L. sono autorizzate a rimborsare integralmente:

     a) le spese di viaggio sostenute dal paziente in occasione degli eventi previsti ai punti a), b), c) del precedente articolo nei limiti della tariffa ferroviaria, compreso il costo del vagone letto o della tariffa aerea più economica;

     b) a rimborsare le spese di soggiorno del paziente nel periodo post- operatorio presso la località sede del centro trapianti se richiesto da esigenze cliniche documentate.

     2. Le U.S.S.L. provvedono inoltre, entro i limiti e con le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta Regionale:

     a) a rimborsare le spese di viaggio sostenute dall'accompagnatore in occasione dell'intervento di trapianto di rene o espianto in Italia o all'estero, nei limiti della tariffa ferroviaria, compreso il costo del vagone letto o della tariffa aerea più economica;

     b) a rimborsare, per l'intera durata della degenza ospedaliera e post- operatoria del paziente, le spese di soggiorno dell'accompagnatore;

     c) nel caso del paziente di età inferiore ad anni 18 e del paziente maggiorenne non autosufficiente, da comprovarsi con apposita certificazione, le U.S.S.L. sono autorizzate a effettuare i rimborsi di cui ai commi precedenti in misura ridotta all'ottanta per cento, anche in relazione a quanto previsto alle lett. a), b) e c), primo comma, del precedente articolo 4.

 

     Art. 6. Forniture di prodotti dietetici e di specialità medicinali non comprese nel prontuario farmaceutico.

     1. Ai fini della fornitura dei prodotti dietetici aproteici, i nefropatici con insufficienza renale sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al decreto del Ministro della Sanità del 1° luglio 1982.

     2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire ai centri dialisi le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico, necessarie agli uremici cronici.

 

     Art. 7. Coordinamento dell'attività di prelievo e trapianto renali.

     1. In via sperimentale per gli anni 1989-1990-1991, al fine di ulteriormente promuovere le attività di prelievo e di trapianto renali, la Giunta Regionale individua, di concerto con il centro interregionale di riferimento, tre aiuto anestesisti rianimatori, di cui uno per Milano, uno per la Lombardia orientale, uno per la Lombardia occidentale, per l'esercizio delle mansioni di «transplant coordinator» con compiti di promozione delle attività di prelievo e trapianto renali.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste dai precedenti artt. 2, 4 e 5, I comma, sono a carico delle U.S.S.L. che vi provvedono con i finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione sul Fondo Sanitario Regionale di parte corrente.

     2. Per i rimborsi di cui all'art. 5, II comma, lett. a) e b), è autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 100.000.000.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente II comma si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente II comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, I comma, della Legge Regionale 34/78.

     5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è apportata la seguente variazione:

     all'ambito 2, settore 3, obiettivo 6, parte 1, è istituito il capitolo 2.3.6.1.2843 «Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'accompagnatore in occasione dell'intervento di trapianto di rene o espianto in Italia o all'estero» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.