§ 2.1.95 - L.R. 25 marzo 1985, n. 19.
Integrazione dell'art. 18 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79 "Compenso ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:25/03/1985
Numero:19


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Al finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al precedente art. 1 si [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.95 - L.R. 25 marzo 1985, n. 19.

Integrazione dell'art. 18 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79 "Compenso ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia".

(B.U. 29 marzo 1985, n. 13, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Modifica la L.R. 7 giugno 1980, n. 79.