§ 1.11.4 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 47.
Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.11 comunità montane
Data:24/12/1997
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Concessione finanziamenti).
Art. 2.  (Clausola d'urgenza).


§ 1.11.4 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 47. [1]

Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità Montane.

(B.U. 29 dicembre 1997, n. 53 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Concessione finanziamenti).

     1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane di cui alle leggi n. 1102/71 e n. 93/81 contenenti disposizioni relative allo sviluppo della montagna, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa in capitale di L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.5.2.2.9714 per L. 4.000.000.000.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.4145 «Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità Montane» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 2. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.