§ 1.11.2 - L.R. 25 maggio 1996, n. 10.
Modifica alla l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle comunità montane».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.11 comunità montane
Data:25/05/1996
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Delimitazione della zona omogenea).
Art. 2.  (Norma ordinamentale).
Art. 3.  (Clausola d'urgenza).


§ 1.11.2 - L.R. 25 maggio 1996, n. 10. [1]

Modifica alla l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle comunità montane».

(B.U. 30 maggio 1996, n. 22 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Delimitazione della zona omogenea). [2]

 

     Art. 2. (Norma ordinamentale).

     1. L'assemblea della comunità montana eventualmente costituitasi ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 13/93, all'entrata in vigore della presente legge è sciolta.

     2. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale dei comuni facenti parte della zona omogenea numero 1 di cui all'art. 1, deve procedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno all'assemblea della comunità montana, così come previsto dagli artt. 9 e 14 della l.r. n. 13/93;

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale o assessore delegato nomina, con proprio decreto, un commissario ad acta che, nel termine di 15 giorni dalla sua designazione deve, in surroga alle inadempienze del consiglio comunale, provvedere alla nomina dei rappresentanti comunali secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 13/93.

     4. Il presidente uscente della comunità montana, nei successivi 15 giorni dall'avvenuta nomina dei rappresentanti, convoca l'assemblea per la convalida dei membri e per le elezioni del presidente e del consiglio direttivo con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 13/93.

 

     Art. 3. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Sostituisce la lett. a), comma 2, art. 6, della L.R. 19 aprile 1993, n. 13.