§ 1.10.72 - R.R. 13 luglio 2004, n. 2.
Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:13/07/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Caratteristiche dei distintivi).
Art. 3.  (Tipologia dei distintivi).
Art. 4.  (Distintivo identificativo).
Art. 5.  (Distintivi di specialità).
Art. 6.  (Distintivo di guida per il servizio motomontato).
Art. 7.  (Distintivi per istruttori operativi).
Art. 8.  (Distintivo del corso S.A.U.).


§ 1.10.72 - R.R. 13 luglio 2004, n. 2. [1]

Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale.

(B.U. 16 luglio 2004, n. 29 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso dei distintivi per le uniformi del personale di polizia locale, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera d) della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

     Art. 2. (Caratteristiche dei distintivi).

     1. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono dettagliatamente specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 3. (Tipologia dei distintivi).

     1. I distintivi si dividono in:

     a) distintivo identificativo;

     b) distintivi di specialità;

     c) distintivi di guida per servizio motomontato;

     d) distintivi per istruttori operativi;

     e) distintivo corso Scuola Avanzata Ufficiali (S.A.U.).

 

     Art. 4. (Distintivo identificativo).

     1. Gli operatori di polizia locale portano come distintivo identificativo una placca in metallo colore oro (figura 1), di cm. 6 x 6,38 con:

     a) nove torri merlate;

     b) stemma e denominazione dell'ente di appartenenza;

     c) numero di matricola in basso;

     d) scritta «POLIZIA LOCALE» di colore nero sui lati;

     e) rosa camuna in rilievo;

     f) supporto in pelle con asola.

 

     Art. 5. (Distintivi di specialità).

     1. I distintivi di specialità, realizzati nella foggia dello scudetto e della spilla, contraddistinguono l'appartenenza del personale di polizia locale alle seguenti strutture funzionali, ove istituite:

     a) Centrale operativa (figure 2 e 3);

     b) Unità di pronto intervento (figure 4 e 5);

     c) Unità di quartiere (figure 6 e 7);

     d) Polizia fluviale/lacustre (figure 8 e 9);

     e) Nucleo cinofili (figure 10 e 11);

     f) Nucleo sommozzatori (figure 12 e 13);

     g) Nucleo a cavallo (figure 14 e 15);

     h) Polizia ambientale (figure 16 e 17).

     2. Gli scudetti, in policromia su tessuto, vengono portati sulla manica destra della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale, a 15 cm. dal giro spalla. Le spille, in smalto policromo su metallo, vengono portate sopra il taschino sinistro della camicia estiva.

     3. Il personale di polizia locale può fregiarsi di un solo distintivo di specialità.

 

     Art. 6. (Distintivo di guida per il servizio motomontato).

     1. Il distintivo di guida per il servizio motomontato è realizzato in smalto policromo su metallo e viene portato sul taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale (figura 18).

 

     Art. 7. (Distintivi per istruttori operativi).

     1. I distintivi per istruttori operativi si distinguono in:

     a) distintivo di Istruttore di tiro di polizia locale (figura 19);

     b) distintivo di Istruttore di tecniche operative di polizia locale (figura 20);

     c) distintivo di Istruttore di difesa personale (figura 21).

     2. Tali distintivi sono realizzati in metallo smaltato policromo su supporto in pelle nera e sono destinati al personale di polizia locale che abbia frequentato i corsi di formazione per istruttori. Vengono portati a bottone sul taschino superiore destro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Per il completo operativo sono realizzati in stoffa, negli stessi colori di quelli dell'uniforme ordinaria, e sono portati sul taschino superiore destro.

 

     Art. 8. (Distintivo del corso S.A.U.).

     1. Gli idonei ai corsi S.A.U. portano sul taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale il distintivo del corso (figura 22).

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 22 marzo 2019, n. 5.