§ 1.10.26 - L.R. 8 luglio 1989, n. 26.
Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:08/07/1989
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Sono aggregate al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Dairago site in località Olcella, identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta [...]
Art. 2.      Sono aggregate al Comune di Dairago, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Busto Garolfo poste in fregio alla strada vicinale Traversagna, identificata secondo le delimitazioni [...]
Art. 3.      Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle [...]
Art. 4.      La Provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti alla modifica di confini dei Comuni di Dairago e Busto Garolfo
Art. 5.      Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e Dairago provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse
Art. 6.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 4, si provvederà con atto deliberativo della Giunta [...]


§ 1.10.26 - L.R. 8 luglio 1989, n. 26. [1]

Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano.

(B.U. 12 luglio 1989, n. 28 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     Sono aggregate al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Dairago site in località Olcella, identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e della relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

 

     Art. 2.

     Sono aggregate al Comune di Dairago, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Busto Garolfo poste in fregio alla strada vicinale Traversagna, identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

 

     Art. 3.

     Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle circoscrizioni comunali» e dall'articolo 25 della L.R. 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni», nonché dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1105 del 14 luglio 1988.

 

     Art. 4.

     La Provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti alla modifica di confini dei Comuni di Dairago e Busto Garolfo.

 

     Art. 5.

     Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e Dairago provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

 

     Art. 6.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 4, si provvederà con atto deliberativo della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

     Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma, si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.4.1.360 «Spese per l'espletamento dei referendum popolari», iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci di competenza.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA

 

     Con deliberazione n. 6 del 26 febbraio 1986, il Consiglio Comunale di Busto Garolfo ha fatto richiesta alla Giunta Regionale dell'esercizio dell'iniziativa legislativa per l'aggregazione al proprio territorio, previo distacco dal Comune di Dairago, di un'area sita in località Olcella, in fregio alla zona artigianale soggetta a Piano di lottizzazione convenzionato, di un'area destinata a strada e di una porzione di area libera, posta sempre in località Olcella, in fregio a zona destinata a verde pubblico, sita a nord di un insediamento produttivo esistente. Il Consiglio comunale di Dairago con deliberazione n. 10 del 30 aprile 1986 si è espresso in modo analogo per l'aggregazione al proprio territorio, previo distacco dal Comune di Busto Garolfo, di alcune aree poste in fregio alla strada vicinale Traversagna e scelti in modo da regolarizzare l'andamento del confine esistente, che si configura come una linea spezzata, modificandolo in una linea pressoché retta.

 

 

                             RELAZIONE TECNICA

 

     Si ritiene necessaria la determinazione di variazione del confine per

un razionale assetto comprensoriale in considerazione di quanto segue e

cioè consentire un carattere di omogeneità ad entrambi i territori,

aggregando le aree qui di seguito descritte:

 

Area ceduta dal Comune di Dairago

     Fg. 7                   Mapp. 205                    mq  1.140

                            Mapp. 265                    mq    430

                            Mapp. 266                    mq  2.060

                            Mapp. 259                    mq    697

                            Mapp. 255                    mq  1.210

                            Mapp. 306                    mq     15

     Fg. 8                   Mapp. 180                    mq  1.610

                            Mapp. 181                    mq    462

Porzione A                                               mq  1.312

Porzione B                                               mq  3.008

Totale                                                   mq 11.944

 

Area ceduta dal Comune di Busto Garolfo:

     Fg. 11                  Mapp. 47                     mq  6.490

                            Mapp. 48                     mq    430

Porzione C                                               mq  5.024

Totale                                                   mq 11.944

 


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.