§ 1.10.20 - L.R. 9 luglio 1984, n. 32.
Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:09/07/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1.      La borgata Boffalora è distaccata dal comune di Gombito (CR) ed aggregata al comune di Formigara (CR) secondo la delimitazione territoriale risultante dalle piante planimetriche e dalla [...]
Art. 2.      I rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di [...]
Art. 3.      L'amministrazione comunale di Formigara provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse
Art. 4.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2 si provvederà con atto deliberativo della giunta [...]


§ 1.10.20 - L.R. 9 luglio 1984, n. 32. [1]

Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

(B.U. 12 luglio 1984, n. 28 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     La borgata Boffalora è distaccata dal comune di Gombito (CR) ed aggregata al comune di Formigara (CR) secondo la delimitazione territoriale risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione illustrativa dei confini annesse alla presente legge.

 

     Art. 2.

     I rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Cremona, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

 

     Art. 3.

     L'amministrazione comunale di Formigara provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2 si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al capitolo 1.1.3.3.1.359 «Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI NUOVI CONFINI

 

     Il confine attuale tra la frazione di Cornaleto di Formigara e Gombito corre lungo la nuova strada vicinale per Gombito a sud della Cascina Rinascente (di Gombito); poi raggiunta la frazione Boffalora (di Gombito) scende verso sud.

     Il nuovo confine parte dal punto in cui la suddetta nuova strada vicinale per Gombito raggiunge Boffalora (indicato con x sulla planimetria 2), da qui sale verso nord lungo la ex strada comunale Gombito-Cornaleto per circa 185 ml, poi all'estremità nord del mappale 35 piega verso est di circa 90° per ml 96; piega quindi verso sud (di circa 90°) per ml 121.

     Da questo punto in cui esiste un cippo segnato in mappa, il nuovo confine piega (a circa 90°) verso est e raggiunge dopo 217 ml la strada comunale per Gombito; da qui, dopo un salto sporgente di ml 4 prosegue sempre in direzione est lungo il confine del mapp. 95 e 96 e per ml 225 fino ad incontrare la Roggia Pallavicina.

     Quindi discende verso sud lungo detta Roggia fino ad incontrare di nuovo dopo circa ml 420 il territorio comunale di Formigara.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.