Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 17/11/1995 |
Numero: | 6 |
§ 1.10.1005 - D.G.R. 17 novembre 1995, n. 6/4891 .
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte (SO), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione strada forestale da parte del comune di Buglio in Monte .
B.U. 15 gennaio 1996, n. 3.
La Giunta regionale
Vista la
visto l'art. 82
vista la
vista la
richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della
richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7,
richiamata la
vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 14 giugno 1995, prot. n. 29295, dal comune di Buglio in Monte per la realizzazione di sistemazione strada agricola montana su un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte (SO), mapp. 7, 176, 177, 182, fg. 6, mapp. 153, 154 fg. 8, mapp. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 585, 12, 13, 544, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 546, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 79, 81 fg. 12, mapp. 1, 52, 53, 64, 65 fg. 14 (per la sola porzione d'area oggetto dei lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter
verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter,
atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;
riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della
riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare l'utilizzo del patrimonio silvo-pastorale ed il servizio all'attività agricola esistente;
vista la certificazione sindacale espressa in data 5 settembre 1995, n. 2390 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;
riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7
dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.LGS. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.LGS. n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;
tutto ciò premesso,
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (SO), mapp. 7, 176, 177, 182 fg. 6, mapp. 153, 154 fg. 8, mapp. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 585, 12, 13, 544, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 546, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 79, 81 fg. 12, mapp. 1, 52, 53, 64, 65 fg. 14 (per la sola porzione d'area oggetto dei lavori) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del