§ 1.9.10 - L.R. 8 maggio 1990, n. 34.
Inquadramento nel ruolo organico della Giunta Regionale degli assegnisti operanti presso l'Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell'art. 25 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.9 studi, convegni, ricerche
Data:08/05/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale degli assegnisti dell'Istituto Mario Negri di Milano.
Art. 2.  Qualifica funzionale di inquadramento.
Art. 3.  Esami di idoneità.
Art. 4.  Commissioni d'esame.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 1.9.10 - L.R. 8 maggio 1990, n. 34. [1]

Inquadramento nel ruolo organico della Giunta Regionale degli assegnisti operanti presso l'Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell'art. 25 della Legge 1 giugno 1977, n. 285.

(B.U. 11 maggio 1990, n. 19, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale degli assegnisti dell'Istituto Mario Negri di Milano.

     1. Gli assegnisti operanti presso l'Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell'art. 26 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, in servizio presso il medesimo Istituto alla data 30 maggio 1989, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza dalla data di approvazione della presente Legge.

     2. L'inquadramento è operato a seguito del superamento di appositi esami di idoneità espletati secondo le modalità indicate nel successivo art. 3 e nelle qualifiche precisate nella tabella di equiparazione di cui all'art. 2 della presente Legge.

     3. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il personale di cui al precedente primo comma deve essere titolare degli assegni di formazione professionale di cui all'art. 1 della Legge 18 gennaio 1989, n. 14, e svolgere, alla data di entrata in vigore della medesima Legge, l'attività prevista dal progetto di assegnazione.

     4. La Regione Lombardia assicura l'erogazione di un contributo annuo a favore dell'istituto Mario Negri di Milano per l'attività di ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in materia di sanità [2].

 

     Art. 2. Qualifica funzionale di inquadramento.

     1. L'inquadramento in ruolo e le prove d'esame di idoneità sono operate sulla base delle sottoindicate corrispondenze:

 

 

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Titolo di studio                                    Qualifica

e settore                                           funzionale di

di specializzazione                                 inquadramento

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a) diploma                                               6ª

scienze fisiologiche e farmacologiche

b) laurea                                                8ª

scienze fisiologiche e farmacologiche

c) laurea                                                8ª

scienze morfologiche, chimiche e biologiche

d) diploma                                               6ª

medicina sperimentale

e) laurea                                                8ª

medicina sperimentale

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     Art. 3. Esami di idoneità.

     1. Gli esami di idoneità sono indetti dalla Giunta Regionale con riferimento al settore di specializzazione degli assegnisti e per le qualifiche sottoindicate:

     - qualifica 8ª;

     - qualifica 6ª.

     2. Il contenuto delle prove, le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri per l'ammissione agli stessi sono disciplinati nello stesso provvedimento della Giunta Regionale.

     3. Le prove d'esame devono essere espletate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     4. L'esame di idoneità consiste in:

     - valutazione dei titoli, con particolare riferimento per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma;

     - una prova scritta o pratica in relazione al livello di inquadramento;

     - un colloquio orale.

 

     Art. 4. Commissioni d'esame.

     1. Le Commissioni d'esame, nominate con provvedimento della Giunta Regionale, sono così costituite:

     - da un rappresentante della Giunta Regionale con funzioni di presidente;

     - da un esperto designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Mario Negri di Milano;

     - da due esperti nelle discipline oggetto delle prove scelti preferibilmente tra professori universitari;

     - da un rappresentante del personale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Per la valutazione dei candidati le Commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

     - titoli: punti 30;

     - prova scritta o pratica: punti 20;

     - colloquio: punti 10.

     Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili ai titoli, le Commissioni hanno a disposizione:

     a) fino a 10 punti per i titoli professionali;

     b) fino a 20 punti per i titoli di servizio o relativi alle attività attinenti all'esecuzione dei progetti.

     3. Il candidato assegnista è ammesso al colloquio se raggiunge un punteggio non inferiore ai dodici ventesimi nella prova scritta o pratica.

     4. Gli assegnisti che non superano gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto con l'Istituto Mario Negri con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie d'esami finali.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente Legge si provvede utilizzando i fondi statali previsti nell'art. 6 della Legge 18 gennaio 1989 n. 14.

     2. In conseguenza delle determinazioni del precedente comma, al bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

     al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.3097 «Assegnazioni dello Stato a seguito dell'inquadramento nell'organico della Giunta Regionale degli assegnisti operanti presso l'Istituto M. Negri di Milano».

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     all'ambito 1, settore 2, obiettivo 1, parte 1, è istituito il capitolo 1.2.1.1.3098 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale immesso nei ruoli regionali ed operante presso l'Istituto M. Negri di Milano».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.