§ 1.7.34 - L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.
Modifiche alle LL.RR. 14 gennaio 1980, n. 5; 3 marzo 1980, n. 24; 9 gennaio 1981, n. 3. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/02/1983
Numero:10


Sommario
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.7.34 - L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.

Modifiche alle LL.RR. 14 gennaio 1980, n. 5; 3 marzo 1980, n. 24; 9 gennaio 1981, n. 3. [*]

(B.U. 2 febbraio 1983, n. 5, 1° suppl. ord.).

 

     Artt. 1.- 5.

     (Omissis).

 

Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

Allegato

 

10 - SEGRETERIA DEL DIFENSORE CIVICO

 

     La segreteria del difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

     - riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;

     - svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'amministrazione della regione o degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

     - richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

     - riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;

     - procede, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, succinte relazioni o motivate proposte;

     - intrattiene rapporti, anche verbali o telefonici, con i vari funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;

     - cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 31 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21. Vedi tuttavia quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31 L.R. 21/96.