§ 1.4.3 - L.R. 18 maggio 1983, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:18/05/1983
Numero:41


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di [...]


§ 1.4.3 - L.R. 18 maggio 1983, n. 41. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 19 maggio 1983, n. 20, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.2.292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» che dall'entrata in vigore della presente legge verrà iscritto tra le «spese obbligatorie» - elenco n. 1 - allegato ai bilanci di previsione dei singoli esercizi finanziari.

 

 

Tabella

(Omissis) [4].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[2] Modifica la L.R. 27 ottobre 1972, n. 34.

[3] Modifica la L.R. 16 giugno 1979, n. 32.

[4] Modifica la L.R. 16 giugno 1979, n. 32.