§ 4.9.53 - L.R. 10 novembre 2009, n. 51.
Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:10/11/2009
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità della legge)
Art. 2.  (Obblighi del soggetto beneficiario)
Art. 3.  (Obblighi della Regione Liguria)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.9.53 - L.R. 10 novembre 2009, n. 51.

Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale

(B.U. 11 novembre 2009, n. 20)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità della legge)

     1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo del parco mezzi ferroviario da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure, la Regione Liguria, nel rispetto della normativa comunitaria, concede al soggetto gestore del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto capitale di euro 2.600.000,00 annui, per la durata di ventiquattro anni, a decorrere dal 2010, per contribuire all’acquisto di nuovo materiale rotabile.

     2. Il materiale rotabile ferroviario acquisito ai sensi della presente legge è vincolato ad uso di servizio di trasporto pubblico ferroviario nell’ambito del territorio ligure ed è utilizzato dal gestore del servizio ferroviario regionale per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.

 

     Art. 2. (Obblighi del soggetto beneficiario)

     1. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga ad immettere in servizio tutto il materiale rotabile acquistato con il contributo di cui all’articolo 1 entro la data di scadenza del contratto di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei termini definiti nel contratto stesso ove più restrittivi.

     2. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga all’avvio dell’immissione in servizio dei primi rotabili entro il primo triennio dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 1.

     3. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario del contributo si obbliga, allo scadere del contratto di servizio, a mettere a disposizione del nuovo soggetto gestore, a titolo gratuito per la parte coperta da contribuzione pubblica, il materiale rotabile ferroviario acquisito con i contributi regionali di cui alla presente legge per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato tra la Regione Liguria e il gestore medesimo [1].

 

     Art. 3. (Obblighi della Regione Liguria)

     1. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di finanziamento di cui all’articolo 1 al soggetto che ha sostenuto l’investimento.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2013, n. 32.