§ 4.6.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 44.
Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:19/11/1982
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 4.6.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, in materia di bellezze naturali.

(B.U. 9 dicembre 1982, n. 49).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     [L'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, modificato dall'art. 19 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

     «Per le infrazioni ai divieti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) per la raccolta di specie vegetali rare da lire 10.000 a lire 80.000 per ciascun esemplare;

     b) per l'abusiva esecuzione delle seguenti opere:

     - nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione anche parziale di edifici esistenti, apertura di nuove strade e costruzione di muri, da lire 300.000 a lire 2.000.000;

     - restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, da lire 200.000 a lire 1.500.000;

     - manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti da lire 150.000 a lire 1.000.000;

     - movimento di terreno, modifica della viabilità esistente, modificazioni di muri, recinzioni, sistemazioni esterne in genere da lire 100.000 a lire 800.000;

     - manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti esterni agli edifici da lire 50.000 a lire 400.000;

     c) per l'abbandono di rifiuti, l'accensione di fuochi liberi, il danneggiamento di attrezzature e opere pubbliche e di interesse pubblico, da lire 40.000 a lire 300.000;

     d) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi, da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;

     e) per l'esercizio abusivo di pascolo, da lire 5.000 a lire 40.000 per ogni capo di bestiame minuto, escluso le capre; da lire 10.000 a lire 80.000, per ogni capo di bestiame e per ogni capra introdotti nel territorio dell'ex Ente autonomo del monte di Portofino;

     f) per la caccia abusiva, da lire 80.000 a lire 800.000;

     g) per fatti che danneggiano il regime idrico del monte di Portofino, da lire 80.000 a lire 800.000 oltre la remissione di pristino;

     h) per la circolazione su strade carrozzabili senza la prescritta autorizzazione, da lire 15.000 a lire 100.000».]

 

 


[1] Modifica la L.R. 18 marzo 1980, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, salvo quanto previsto dalla stessa L.R. 12/95.