§ 4.4.22 - L.R. 3 settembre 2001, n. 28.
Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:03/09/2001
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Caccia programmata).
Art. 2.  (Limitazioni all'attività venatoria).
Art. 3.  (Tesserino per l'esercizio venatorio).
Art. 4.  (Sanzioni).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 29/1994).
Art. 7.  (Inserimento di commi all'articolo 30 della l.r. 29/1994).
Art. 8.  (Modificazione dell'articolo 34 comma 3 della l.r. 29/1994).
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 35 comma 16).
Art. 10.  (Integrazione all'articolo 47).
Art. 11.  (Abrogazione di norme).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.4.22 - L.R. 3 settembre 2001, n. 28.

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 9).

 

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2001/2002 [1]

 

Art. 1. (Caccia programmata). [2]

 

     Art. 2. (Limitazioni all'attività venatoria). [3]

 

     Art. 3. (Tesserino per l'esercizio venatorio). [4]

 

     Art. 4. (Sanzioni). [5]

 

     Art. 5. (Vigilanza). [6]

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE

REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 29/1994).

     1. [7]

 

     Art. 7. (Inserimento di commi all'articolo 30 della l.r. 29/1994).

     1. [8]

 

     Art. 8. (Modificazione dell'articolo 34 comma 3 della l.r. 29/1994).

     1. [9]

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 35 comma 16).

     1. [10]

 

     Art. 10. (Integrazione all'articolo 47).

     1. [11]

 

     Art. 11. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) è abrogato il Capo I della legge regionale 2 ottobre 2000, n. 38 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia);

     b) sono abrogati il comma 7 dell'articolo 26 e il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 29/1994;

     c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 7 giugno 2001 avente per oggetto "Legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 articolo 34 comma 4. Approvazione Calendario venatorio e tesserino venatorio per la stagione 2001/2002.".

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione i termini di cui all'articolo 6, comma 16 sono spostati dal 1° settembre al 20 settembre.

 

     Art. 13. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[2] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[3] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[4] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[5] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[6] Capo e articolo abrogati dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31.

[7] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[8] Aggiunge i commi 2 bis e 3 bis all'art. 30 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[9] Sostituisce il comma 3 dell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[10] Sostituisce il comma 16 dell'art. 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[11] Inserisce i commi 4, 5, 6, e 7 all'art. 47 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.