§ 4.4.15 - L.R. 29 aprile 1997, n. 15.
Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:29/04/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29).
Art. 2.  (Proroga del termine di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36).
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.4.15 - L.R. 29 aprile 1997, n. 15.

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29). [1]

 

     Art. 2. (Proroga del termine di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36). [2]

     1. Il termine di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 36/1996 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997) è prorogato sino al 30 giugno 1997.

     2. Limitatamente all'anno solare 1997, i termini di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, della l.r. 29/1994 sono fissati rispettivamente al 15 luglio ed al 10 agosto.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.