§ 4.1.33 - L.R. 2 maggio 1990, n. 31.
Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/05/1990
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, a scopo di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, produttive e paesistiche del territorio ligure, sostiene l'iniziativa dei Comuni per la formazione e la [...]
Art. 2.      1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione concede ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti contributi secondo le modalità di seguito indicate:
Art. 3.      1. I Comuni interessati trasmettono alla Regione, prima della adozione del relativo strumento urbanistico, una domanda corredata di:
Art. 4.      1. I contributi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e previa valutazione della coerenza urbanistica dei programmi e degli obiettivi prospettati, sono concessi, con deliberazione [...]
Art. 5.      1. I contributi concessi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici generali o dei piani particolareggiati ricadenti negli ambiti di interesse regionale come individuati ai [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      1. I contributi già concessi sulla base delle norme previgenti alla presente legge decadono di diritto:
Art. 8.      1. Salvo il disposto di cui all'articolo 7 le norme della presente legge non si applicano alle istanze di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della stessa, alle quali [...]


§ 4.1.33 - L.R. 2 maggio 1990, n. 31.

Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).

 

Art. 1.

     1. La Regione, a scopo di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, produttive e paesistiche del territorio ligure, sostiene l'iniziativa dei Comuni per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione concede ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti contributi secondo le modalità di seguito indicate:

     a) per la formazione o la revisione obbligatoria dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di lire 30.000.000 per il progetto urbanistico e di lire 6.000.000 per le indagini geologiche;

     b) per la formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica relativi ad aree definite di tipo A, in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di lire 35.000.000 per il progetto urbanistico e di lire 6.000.000 per indagini geotecniche.

     1 bis. Il contributo per la formazione e/o la revisione dei Piani Regolatori generali e dei Programmi di fabbricazione di cui al comma 1 lettera a) è incrementato, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino a un massimo di lire 10.000.000, ai fini dell'inserimento, in tale sede, della disciplina paesistica di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 [1];

     1 ter. Per la elaborazione delle varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge regionale n. 6/1991 la Regione concede ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti contributi nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di lire 10.000.000 [1].

     2. L'entità della popolazione cui fare riferimento agli effetti di cui al primo comma è quella risultante al momento del conferimento dell'incarico.

 

     Art. 3.

     1. I Comuni interessati trasmettono alla Regione, prima della adozione del relativo strumento urbanistico, una domanda corredata di:

     a) copia della deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune decide di procedere alla formazione od alla revisione dello strumento urbanistico, contenente il nome dei professionisti incaricati della redazione del piano e la relativa spesa;

     b) copia della convenzione con i professionisti incaricati della redazione dello strumento urbanistico con il calcolo analitico della spesa prevista effettuato con riferimento alle vigenti tariffe professionali ed asseverato dai professionisti stessi nonché con indicazioni dei tempi occorrenti per la redazione del piano, tenuto conto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 5.

     2. Nel caso in cui la domanda si riferisca alla redazione di piano particolareggiato, la stessa deve contenere inoltre l'indicazione relativa alla superficie ed alla volumetria interessata dal progetto ed essere corredata anche di uno stralcio planimetrico e normativo del vigente strumento urbanistico generale contenente la localizzazione e la disciplina della zona interessata.

 

     Art. 4.

     1. I contributi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e previa valutazione della coerenza urbanistica dei programmi e degli obiettivi prospettati, sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

     2. La spesa relativa a ciascun contributo concesso è impegnata e liquidata in due rate di cui la prima, pari al 30 per cento della somma accordata, al momento dell'accoglimento della domanda di contributo e la seconda, pari al restante 70 per cento, al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

     3. La seconda rata è liquidata d'ufficio nel caso di strumento urbanistico soggetto ad approvazione regionale ovvero, qualora non soggetto, a seguito di esplicita istanza del Sindaco corredata dalla certificazione comprovante l'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

 

     Art. 5.

     1. I contributi concessi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici generali o dei piani particolareggiati ricadenti negli ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni decadono di diritto:

     a) decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia stato trasmesso alla regione per l'approvazione;

     b) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione senza che il relativo piano sia stato ritrasmesso alla regione.

     2. I contributi concessi per la formazione dei piani particolareggiati non ricadenti negli ambiti di cui al primo comma decadono di diritto decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia divenuto esecutivo.

     3. Nei casi di cui al primo e secondo comma il Comune è tenuto a restituire alla regione le somme già liquidate entro tre mesi dalla data di presa d'atto regionale della intervenuta decadenza del contributo.

     4. I contributi decaduti a norma del presente articolo non possono essere rinnovati.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 7.

     1. I contributi già concessi sulla base delle norme previgenti alla presente legge decadono di diritto:

     a) se relativi alla formazione o revisione di strumenti urbanistici generali o di strumenti urbanistici attuativi soggetti ad approvazione regionale:

     1) decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia stato trasmesso alla Regione per l'approvazione;

     2) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se già notificato, senza che lo strumento urbanistico sia stato ritrasmesso alla Regione;

     b) se relativi a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia divenuto esecutivo.

     2. I termini di cui alle lettere a), numero 1), e b) del primo comma sono ridotti ad un anno qualora si tratti di contributi concessi antecedentemente al 1° gennaio 1986.

     3. Ai contributi decaduti a norma dei commi secondo e terzo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 5.

 

     Art. 8.

     1. Salvo il disposto di cui all'articolo 7 le norme della presente legge non si applicano alle istanze di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della stessa, alle quali continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 1978, n. 44 come modificata dalla legge regionale 13 settembre 1982, n. 40 e dall'articolo 32 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24.

     2. Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse, è attribuito carattere prioritario nella concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici sia generali che attuativi.

     3. Salvo il disposto dei commi precedenti la legge regionale 1 agosto 1978, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20.

[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20.

[2] Reca disposizioni finanziarie.