§ 2.10.4 - Legge 30 ottobre 1940, n. 1724.
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:30/10/1940
Numero:1724


Sommario
Art. 1.      Le date di inizio e di fine della raccolta a scopo commerciale delle inflorescenze di camomilla (Matricaria chamomilla L.) sono rese pubbliche dalle competenti sezioni [...]
Art. 2.      I raccoglitori devono munirsi presso il podestà dei comuni delle rispettive residenze della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulle [...]
Art. 3.      Entro il mese di aprile, il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, fissa i prezzi di raccolta e di vendita dei vari tipi [...]
Art. 4.      Presso le competenti sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le province da elencare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.  [3]
Art. 7.      Il transito diretto o indiretto, traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non è sottoposto all'osservanza delle formalità di cui agli [...]
Art. 8.      L'autorità sanitaria può prelevare, presso qualunque detentore, campioni di camomilla per il controllo
Art. 9.      Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, è punito con multa quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore della [...]
Art. 10.      Le sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, organizzino, a richiesta dei produttori, [...]
Art. 11.      I documenti, atti e quietanze relativi alla gestione associativa del prodotto, rilasciati nei rapporti tra conferenti da una parte a sezioni dell'ortofrutticoltura che [...]


§ 2.10.4 - Legge 30 ottobre 1940, n. 1724. [1]

Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla

(G.U. 31 dicembre 1940, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     Le date di inizio e di fine della raccolta a scopo commerciale delle inflorescenze di camomilla (Matricaria chamomilla L.) sono rese pubbliche dalle competenti sezioni dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, di intesa con l'esperto erborista provinciale.

     Fuori del periodo di tempo balsamico stabilito, la raccolta è vietata.

 

          Art. 2.

     I raccoglitori devono munirsi presso il podestà dei comuni delle rispettive residenze della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulle piante officinali.

 

          Art. 3.

     Entro il mese di aprile, il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, fissa i prezzi di raccolta e di vendita dei vari tipi di camomilla di cui alla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 4.

     Presso le competenti sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le province da elencare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono costituite commissioni composte di due delegati nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione della federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di altri tre nominati dal Ministero delle corporazioni e designati uno dalla confederazione fascista dei commercianti, uno dalla confederazione fascista degli industriali e uno dalla confederazione fascista degli artisti e professionisti.

     Le commissioni sono presiedute dall'esperto erborista provinciale.

     Le commissioni controllano la rispondenza dei prodotti raccolti ai tipi indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed hanno facoltà di fare selezionare o distruggere il prodotto giudicato non commerciale.

     Nelle province non comprese nell'elenco ministeriale, tali facoltà sono esercitate dall'esperto erborista provinciale.

     I raccoglitori hanno l'obbligo di sottoporre il prodotto raccolto al controllo suddetto presso le sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

 

          Art. 5. [2]

     1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 6. [3]

     1. La camomilla può essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.

     2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata.

     3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati può essere posto in commercio solo con la denominazione: camomilla macinata industriale".

 

          Art. 7.

     Il transito diretto o indiretto, traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non è sottoposto all'osservanza delle formalità di cui agli articoli precedenti.

     La camomilla di provenienza estera da consumare nel regno, non può essere venduta alla rinfusa.

 

          Art. 8.

     L'autorità sanitaria può prelevare, presso qualunque detentore, campioni di camomilla per il controllo.

 

          Art. 9.

     Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, è punito con multa quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore della camomilla cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

          Art. 10.

     Le sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, organizzino, a richiesta dei produttori, la gestione associativa per la vendita della camomilla, possono stabilire di corrispondere ai produttori conferenti, a titolo di anticipo, i nove decimi del prezzo fissato, a termini dell'art. 3, salvo a corrispondere il residuo dopo detratte le spese di gestione, con la liquidazione annuale della gestione stessa.

     Alle gestioni associative di cui sopra sono applicabili le norme della legge 15 maggio 1939, n. 832.

 

          Art. 11.

     I documenti, atti e quietanze relativi alla gestione associativa del prodotto, rilasciati nei rapporti tra conferenti da una parte a sezioni dell'ortofrutticoltura che effettuano la gestione associativa per la vendita della camomilla, dall'altra, nonché quelli rilasciati nei rapporti tra le competenti sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e gli istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse ed imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata e per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

     Tipi della camomilla commerciale.

 

 

CARATTERI

 

Fiore

Colori

Gambi(lunghezza massima)

Ricettacoli con gambi (lunghezza massima)

Foglie (quantità massima)

Steli(quantità massima)

Residuo fisso ceneri (quantità massima)

Tipi allo stato fresco:

 

 

 

 

 

 

 

Tipo A)

Soli capolini integri

Inalterati

Cm. 2

-

-

-

-

Tipo B)

Capolini integri e sfatti o solo capolini sfatti

Inalterati

Cm. 5

Cm. 5

5%

Cm. 55%

-

Tipi allo stato secco:1. sopraffina (bottonata oppure extra oppure fiori puri)

Solo capolini integri

Inalterati

Cm. 1

-

-

-

13%

2. Prima

Capolini sfatti(30% del prodotto)

Inalterati

cm. 2

cm. 2

-

-

13%

3. Corrente

Capolini sfatti(70% del prodotto)

Inalterati

Cm. 3

Cm. 3

-

-

-

4. Industriale (scarto oppure bagni)

Capolini sfatti

Inalterati

-

Cm. 5

5%

Cm. 55%

-

5. Setacciata

Fiori tubolari

Giallo vivo

-

-

-

-

-

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.