§ 3.6.13 - L.R. 15 novembre 2002 n. 40.
Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere e mercati
Data:15/11/2002
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Affidamento a FI.L.S.E. S.p.A. e finanziamento regionale).
Art. 2.  (Aumento di capitale).
Art. 3.  (Funzionamento).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Abrogazione della l.r. 12/1972).
Art. 6 . (Modifiche alla l.r. 8/2000).
Art. 7.  (Norma transitoria).


§ 3.6.13 - L.R. 15 novembre 2002 n. 40.

Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

(B.U. 20 novembre 2002, n. 17).

 

TITOLO I

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE

DELLENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA

 

     Art. 1. (Affidamento a FI.L.S.E. S.p.A. e finanziamento regionale).

     1. La Regione Liguria, nell’ambito delle proprie competenze, assegna alla Società Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A. un finanziamento fino al valore nominale di euro 3.700.000,00, per la partecipazione per conto della Regione alla Società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova.

     2. L’assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale che provvede, previo parere della competente commissione consiliare, a definire in apposita convenzione il contenuto del mandato conferito a FI.L.S.E. S.p.A.

 

          Art. 2. (Aumento di capitale).

     1. La FI.L.S.E. S.p.A., previa delibera di Giunta di assegnazione del relativo finanziamento, è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e secondo le disposizioni della legge finanziaria regionale, ulteriori azioni della Società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova, in occasione dell’aumento del capitale sociale da attuarsi entro il 2004.

 

          Art. 3. (Funzionamento).

     1. Le norme relative al funzionamento della Società derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova sono dettate dallo Statuto, in conformità al Codice Civile.

 

          Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002: prelevamento di quota pari a euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" aumento di euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’UPB 18.205 "Spese per partecipazioni regionali".

 

TITOLO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

 

          Art. 5. (Abrogazione della l.r. 12/1972).

     1. La legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) è abrogata.

 

          Art. 6. (Modifiche alla l.r. 8/2000).

     1. I commi 3 e 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) sono abrogati.

 

          Art. 7. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni dell’articolo 2, lettera e) e dell’articolo 3, lettera a) della l.r. 12/1972 restano in vigore fino all’avvenuta trasformazione dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova in Società.