§ 3.5.13 - L.R. 11 maggio 2001, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:11/05/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 6).
Art. 5.  (Norma transitoria).


§ 3.5.13 - L.R. 11 maggio 2001, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva).

(B.U. 23 maggio 2001, n. 15).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34). [2]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2).

     1. [3].

     2. - 4. [4].

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 4). [5]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 6). [6]

 

     Art. 5. (Norma transitoria).[7]

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

     2. Alle domande per la concessione dei contributi regionali presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli precedenti si applica la preesistente normativa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 5 luglio 1994, n. 34.

[3] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 2 della L.R. 5 luglio 1994, n. 34.

[4] Sostituiscono i commi 2, 2 bis e 2 ter della L.R. 5 luglio 1994, n. 34.

[5] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 4 della L.R. 5 luglio 1994, n. 34.

[6] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 5 luglio 1994, n. 34.

[7] L’Avviso pubblicato nel B.U. 5 dicembre 2001 n. 12 dispone che a seguito della nota 25 luglio 2001 della D.G. Concorrenza della Commissione Europea e della nota di risposta del 29 ottobre 2001 con la quale la Regione Liguria assicurava il mantenimento dell’erogazione degli incentivi previsti nei limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento C.E. 69/2001, la presente legge è da ritenersi efficace a tutti gli effetti.