Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 09/08/1999 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 6). |
Art. 2. (Individuazione del termine di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b)). |
§ 3.2.79 - L.R. 9 agosto 1999, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 6"Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi".
(B.U. 1 settembre 1999, n. 13).
Art. 1. (Modifica all'articolo 6).
1. [1].
Art. 2. (Individuazione del termine di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b)).
1. Al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, le persone individuate all'articolo 24, comma 1, lettera b) della
[1] Modifica la lettera b), comma 4, art. 6 della