§ 3.2.71 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 52.
Disposizioni in materia di organico dell'Istituto Regionale per la floricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:16/12/1996
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Dotazione organica).
Art. 2.  (Abrogazione di norme).
Art. 3.  (Norma transitoria).


§ 3.2.71 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 52. [1]

Disposizioni in materia di organico dell'Istituto Regionale per la floricoltura.

(B.U. 18 dicembre 1996, n. 23).

 

     Art. 1. (Dotazione organica).

     1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento dell'Istituto regionale per la floricoltura, distinte per qualifiche funzionali, sono determinate nella tabella "A" allegata alla presente legge, sulla base del disposto di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica).

     2. L'Istituto è autorizzato alla copertura dei posti dell'organico come determinato ai sensi del comma 1 resisi vacanti successivamente alla data del 31 agosto 1993 tramite pubblico concorso secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali.

     3. Le modifiche della pianta organica dell'Istituto, come definita ai sensi del comma 1, vengono approvate dalla Assemblea dell'Ente, previo nulla osta da parte della Giunta regionale; le variazioni in aumento della consistenza delle dotazioni organiche sono determinate per effetto della preventiva verifica dei carichi di lavoro.

 

     Art. 2. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis e la Tabella "A" allegata alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 (norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura) come modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986, n. 6.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla copertura dei posti in organico vacanti alla data della sua entrata in vigore, le Commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Presidente dell'Istituto regionale per la floricoltura, sono così composte:

     a) per i concorsi a posti di VIII qualifica funzionale (profilo professionale giuridico-amministrativo):

     1) un professore di ruolo esperto nelle materie oggetto del concorso designato dall'Università di Genova o un dirigente dello Stato, designato dal Prefetto di Imperia, con funzioni di Presidente;

     2) un componente designato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Sanremo, individuato fra i propri iscritti;

     3) un dirigente regionale, in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, sorteggiato tra i dirigenti regionali in possesso di un diploma di laurea in materia attinente a quella del posto messo a concorso;

     b) per i concorsi a posti di VI qualifica funzionale secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 15/1996, fermo restando che in mancanza di esperti fra il personale dell'Istituto, gli stessi sono sorteggiati fra il personale regionale.

     2. Il Segretario delle suddette Commissioni, in caso di mancanza di personale idoneo fra i dipendenti dell'Istituto, è scelto tra il personale regionale secondo i criteri di cui alla legge regionale 15/1996.

 

 

ALLEGATO

 

 

                          TABELLA A (Articolo 1)

 

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           QUALIFICA             DOTAZIONE ORGANICA AL 31.8.1993

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   2ª DIRIGENZIALE                              -

   1ª DIRIGENZIALE                              -

VIII QUALIFICA FUNZIONALE                      7

  VII QUALIFICA FUNZIONALE                      -

   VI QUALIFICA FUNZIONALE                      6

    V QUALIFICA FUNZIONALE                      -

   IV QUALIFICA FUNZIONALE                      1

  III QUALIFICA FUNZIONALE                      1

   II QUALIFICA FUNZIONALE                      1

    I QUALIFICA FUNZIONALE                      -

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[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.