§ 3.2.50 - L.R. 26 luglio 1988, n. 36.
Contributi per l'associazionismo dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:26/07/1988
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. La Regione al fine di consentire un adeguato sviluppo dell'associazionismo dei produttori agricoli concede contributi, per gli interventi di cui agli artt. 10 e 11 della l.r. 10 giugno 1983 [...]
Art. 2.      (Omissis)


§ 3.2.50 - L.R. 26 luglio 1988, n. 36. [1]

Contributi per l'associazionismo dei produttori agricoli.

(B.U. 17 agosto 1988, n. 33).

 

Art. 1.

     1. La Regione al fine di consentire un adeguato sviluppo dell'associazionismo dei produttori agricoli concede contributi, per gli interventi di cui agli artt. 10 e 11 della l.r. 10 giugno 1983 n. 23, secondo le modalità ivi previste, alle associazioni riconosciute ed alle relative unioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Reca disposizioni finanziarie.