§ 3.2.47 - L.R. 8 marzo 1988, n. 11.
Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:08/03/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del sistema informativo).
Art. 2.  (Assistenza e attività di aggiornamento professionale).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.47 - L.R. 8 marzo 1988, n. 11. [1]

Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati in agricoltura.

(B.U. 23 marzo 1988, n. 12).

 

Art. 1. (Istituzione del sistema informativo).

     1. Al fine di armonizzare e rendere rapido e sicuro il flusso di informazioni tra la Regione e gli Enti che, ai sensi della l.r. 12 gennaio 1978 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, esercitano attività amministrative delegate in agricoltura, la Regione realizza, direttamente o tramite soggetti terzi operanti nel campo dell'informatica con i quali si convenziona, un sistema informativo che utilizza apparecchiature informatiche installate presso gli uffici regionali e presso i predetti Enti delegati.

     2. La Regione realizza, direttamente o tramite apposita convenzione con i soggetti terzi di cui al primo comma, le attività formative, necessarie per l'avvio del sistema, per il personale che i predetti Enti delegati destinano alla gestione delle attrezzature informatiche dislocate presso gli stessi.

 

     Art. 2. (Assistenza e attività di aggiornamento professionale).

     1. Al fine di conseguire economie di scala e di garantire la uniformità dei servizi, la Regione e gli Enti delegati si convenzionano congiuntamente, con ripartizione dei rispettivi oneri, con i soggetti di cui all'art. 1, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica all'«hardware» e al «software» del sistema e per le attività di aggiornamento professionale degli addetti.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.