§ 3.2.46 - L.R. 25 febbraio 1988, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1983, n. 23 “Associazionismo dei produttori agricoli”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:25/02/1988
Numero:9


Sommario
Art. 3.  (Norma transitoria).


§ 3.2.46 - L.R. 25 febbraio 1988, n. 9. [1]

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1983, n. 23 “Associazionismo dei produttori agricoli”.

(B.U. 16 marzo 1988, n. 11).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3. (Norma transitoria).

     1. Fino alla data di costituzione del Comitato regionale delle unioni di produttori agricoli previsto all'art. 8 della l.r. 10 giugno 1983, n. 23, la Giunta regionale concede i contributi e dispone la revoca del riconoscimento, rispettivamente previsti dagli artt. 11 e 7 della citata legge regionale, pur in assenza dei pareri ivi previsti.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 10 giugno 1983, n. 23.