§ 3.2.41 - L.R. 8 maggio 1985, n. 41.
Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:08/05/1985
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi ammissibili a contributo).
Art. 3.  (Destinatari dei contributi e limiti di erogazione degli stessi).
Art. 4.  (Priorità dei finanziamenti).
Art. 5.  (Presentazione delle domande).
Art. 6.  (Approvazione regionale).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  (Delega di funzioni).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 3.2.41 - L.R. 8 maggio 1985, n. 41. [1]

Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.

(B.U. 29 maggio 1985, n. 22).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina gli interventi volti al recupero, al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre come individuato nel disciplinare approvato con d.P.R. 29 maggio 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 23 agosto 1973.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili a contributo).

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione concede contributi relativi ai seguenti interventi:

     a) costruzione e ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali;

     b) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune o su rotaia;

     c) costruzione e miglioramento di impianti di irrigazione e fertiirrigazione;

     d) costruzione e riattamento di fabbricati rurali a servizio del fondo per il deposito di attrezzi, di macchine e di prodotti agricoli;

     e) riattamento e miglioramento di cantine aziendali da utilizzare esclusivamente per la promozione del consumo e per la valorizzazione del prodotto agricolo locale;

     f) miglioramento dei vigneti al fine della valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al citato d.P.R. 29 maggio 1973;

     g) acquisto e permuta di terreni per la destinazione agricola e/o per l'accorpamento fondiario finalizzato alla razionalizzazione dell'attività agricola;

     h) attuazione di operazioni di difesa fitosanitaria per superfici non inferiori a venti ettari, privilegiando i sistemi di lotta integrata e biologica [2];

     i) manutenzione e gestione di impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera [3].

     Gli interventi di cui al comma precedente possono essere assentiti solo se conformi alla vigente normativa urbanistica, alle disposizioni contenute nella l.r. 18 marzo 1985, n. 12, nonché ad ogni altra norma statale o regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

     La Regione realizza studi e ricerche finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, avvalendosi anche del contributo della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui alla l.r. n. 12/1985.

 

     Art. 3. (Destinatari dei contributi e limiti di erogazione degli stessi). [4]

     1. I contributi in conto capitale previsti nel 1° comma dell'art. 2, sono concessi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1 nonché ai consorzi, alle cooperative ed alle associazioni fra i predetti soggetti nella misura seguente:

     a) fino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i) [5];

     b) fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui alle lett. d) ed e);

     c) fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'intervento di cui alla lett. f);

     d) fino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alla lett. g) con il limite massimo di L. 30.000.000 di contributo per ogni ettaro di terreno trasferito, quando trattasi di interventi proposti da cooperative agricole;

     e) fino al sessantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alla lett. g) con il limite massimo di L. 10.000.000 di contributo per ogni intervento quando trattasi di interventi proposti dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1;

     f) fino al novanta per cento della spesa sostenuta e debitamente documentata per gli interventi di cui alla lett. h) se realizzati mediante aeromobili ovvero fino al cinquanta per cento negli altri casi.

     2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile gli enti delegati utilizzano:

     a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e i), il prezziario regionale per le opere di miglioramento fondiario adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 141 del 28 dicembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni [6];

     b) per gli interventi di cui alla lett. g) del 1° comma dell'art. 2 le certificazioni di congruità del valore economico dei fondi interessati rilasciate da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale.

     2 bis. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), sono riservati agli impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera di proprietà o comunque gestiti da enti pubblici [7].

 

     Art. 4. (Priorità dei finanziamenti). [8]

     Nell'ambito delle singole tipologie di intervento di cui all'art. 2 i contributi sono concessi con il seguente ordine di preferenza:

     a) alle cooperative agricole;

     b) ai coltivatori diretti singoli o associati, come definiti dall'art. 48, 1° comma, lett. a) della l. 2 giugno 1961, n. 454;

     c) ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nel territorio di cui all'art. 1.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande). [9]

     Gli interessati, per ottenere i contributi, presentano, entro il 30 maggio di ogni anno, agli enti delegati di cui all'art. 8 una domanda dalla quale risultino:

     a) il tipo o i tipi di intervento;

     b) la loro localizzazione;

     c) il costo previsto;

     d) il periodo presunto di realizzazione.

     Sulla base delle domande pervenute, gli enti delegati trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente una sintetica descrizione delle iniziative con l'indicazione delle relative priorità e gli elementi atti a valutarne la congruenza sia con il programma stralcio di cui all'art. 11 della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sia con la vigente normativa urbanistica ed ambientale.

 

     Art. 6. (Approvazione regionale). [10]

     La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dagli enti delegati, ripartisce, fra questi ultimi, i fondi disponibili per le tipologie di intervento di cui all'art. 2 modificando, se del caso, l'ordine di priorità proposto, tenuto conto della congruità degli interventi stessi con il programma stralcio di cui all'art. 11 della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche e integrazioni e della compatibilità con gli atti di programmazione redatti dagli enti ed organismi di cui alla l.r. 18 marzo 1985, n. 12 «Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale «Bracco-Mesco/Cinque Terre/Monte Marcello». Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale».

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi). [11]

     Gli enti delegati, previa acquisizione della documentazione attestante la compatibilità urbanistica ed ambientale degli interventi, concedono i contributi, secondo le priorità previste dall'art. 4, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 6.

     Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato. Tale termine, non superiore ad un anno, deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento; può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ad un anno.

     In caso di inosservanza dei termini indicati nel 2° comma l'ente delegato revoca il contributo e provvede al recupero anche, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

     I contributi concessi per gli interventi di cui all'art. 2, 1° comma, lett. g) sono revocati qualora il beneficiario venda il terreno acquistato o permutato prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concedibili per le medesime finalità in base alla normativa vigente.

 

     Art. 8. (Delega di funzioni).

     Salvo quanto disposto dagli artt. 2, ultimo comma, e 6 le funzioni previste dalla presente legge sono delegate per i rispettivi territori della Comunità Montana della Riviera Spezzina ed al Consorzio intercomunale per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura e foreste con sede in Sarzana; detti enti vi provvedono ai sensi della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2007, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 2007, n. 11.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 2007, n. 11.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 2007, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 1988, n. 67.