§ 3.1.9 - L.R. 15 marzo 1984, n. 16.
Promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione «Cristoforo Colombo».


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:15/03/1984
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La Regione Liguria, allo scopo di attivare correnti turistiche dai Paesi meta di pregressa emigrazione ligure, promuove iniziative turistiche volte alla valorizzazione ed alla diffusione [...]
Art. 2.      La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva gli interventi da attuare riguardanti
Art. 3.      Ai fini della predisposizione del programma e dell'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione Liguria può avvalersi della collaborazione degli Enti locali e degli [...]
Art. 4.      Per le attività preparatorie necessarie e per attuare specifiche iniziative di carattere settoriale idonee ad agevolare lo svolgimento delle manifestazioni programmate, la Giunta regionale può [...]
Art. 5.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Giunta regionale approva gli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2
Art. 6.      La Regione, nell'ambito delle competenze regionali ed in particolare delle attività volte alla promozione delle iniziative culturali e turistiche in Liguria, promuove la costituzione, insieme [...]
Art. 7.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli [...]
Art. 8.      La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della erigenda Fondazione con lire 1.000.000.000
Art. 9.      (Omissis


§ 3.1.9 - L.R. 15 marzo 1984, n. 16.

Promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione «Cristoforo Colombo».

(B.U. 4 aprile 1984, n. 14).

 

TITOLO I

PROMOZIONE TURISTICA NELLE AREE

DI EMIGRAZIONE LIGURE ALL'ESTERO

 

Art. 1.

     La Regione Liguria, allo scopo di attivare correnti turistiche dai Paesi meta di pregressa emigrazione ligure, promuove iniziative turistiche volte alla valorizzazione ed alla diffusione all'estero dell'immagine della Liguria nelle sue tradizioni e caratteristiche culturali, storiche, artistiche folkloristiche, gastronomiche.

     Per le iniziative e manifestazioni di cui al 1° comma verrà promossa preventivamente l'intesa con il Governo ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e data attuazione a quanto previsto dalla l. 14 novembre 1981, n. 648.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva gli interventi da attuare riguardanti:

     a) manifestazioni che siano espressione delle più elevate tradizioni della Liguria e delle sue caratteristiche peculiari nel campo culturale, storico, artistico, folkloristico e gastronomico, da attuarsi all'estero;

     b) iniziative per onorare i liguri che, all'estero, abbiano dato lustro con le loro attività al paese d'origine;

     c) manifestazioni, da attuarsi in Italia, di elevato valore culturale che illustrino le tradizioni liguri e costituiscano richiamo di correnti turistiche dall'estero.

 

     Art. 3.

     Ai fini della predisposizione del programma e dell'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione Liguria può avvalersi della collaborazione degli Enti locali e degli enti, associazioni, organismi pubblici e privati che operano in campo culturale, storico, artistico, folkloristico e gastronomico con particolare riferimento alle tradizioni liguri.

 

     Art. 4.

     Per le attività preparatorie necessarie e per attuare specifiche iniziative di carattere settoriale idonee ad agevolare lo svolgimento delle manifestazioni programmate, la Giunta regionale può costituire comitati, cui partecipa una rappresentanza del Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Giunta regionale approva gli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2.

 

TITOLO II [1]

INIZIATIVE PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE «C. COLOMBO»

 

     Art. 6.

     La Regione, nell'ambito delle competenze regionali ed in particolare delle attività volte alla promozione delle iniziative culturali e turistiche in Liguria, promuove la costituzione, insieme con altri soggetti pubblici e privati, della Fondazione «C. Colombo».

     La Fondazione opererà al fine di promuovere iniziative per celebrare il quinto centenario della scoperta dell'America, di svolgere studi e ricerche collegate alle grandi scoperte geografiche, alla navigazione ed alle comunicazioni, nonché di gestire e coordinare attività legate con il perseguimento degli scopi suddetti e di provvedere alla conservazione ed alla divulgazione di ogni testimonianza connessa.

 

     Art. 7.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione stessa.

 

     Art. 8.

     La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della erigenda Fondazione con lire 1.000.000.000.

 

TITOLO III

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 9.

     (Omissis)


[1] Titolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.