Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.6 sport |
Data: | 03/04/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Destinatari dell’intervento regionale) |
Art. 3. (Ambiti e tipologie di intervento) |
Art. 4. (Presentazione delle domande) |
Art. 5. (Limiti di finanziamento) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 2.6.20 - L.R. 3 aprile 2008, n. 8. [1]
Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale
(B.U. 16 aprile 2008, n. 3)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, al fine di salvaguardare l’identità culturale delle tradizioni popolari, riconosce e valorizza la disciplina della pallapugno e quelle ad essa assimilabili nell’ambito della tradizione ligure.
Art. 2. (Destinatari dell’intervento regionale)
1. La Regione favorisce l’attività delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all’articolo 1.
2. La Regione favorisce le attività degli Enti locali finalizzate ai medesimi scopi.
Art. 3. (Ambiti e tipologie di intervento)
1. La Regione concede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi ai soggetti di cui all’articolo 2 diretti al finanziamento delle seguenti iniziative concernenti le attività sportive di cui all’articolo 1:
a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni;
b) acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive;
c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco rivolti agli studenti e realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
d) manutenzione straordinaria e potenziamento degli sferisteri nei quali le attività sono praticate;
e) istituzione di musei regionali delle attività sportive;
f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle località, indicante l’ubicazione dello sferisterio;
g) realizzazione di mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione delle discipline sportive di cui alla presente legge.
Art. 4. (Presentazione delle domande)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 5. (Limiti di finanziamento)
1. I contributi di cui all’articolo 3 sono ammessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
Art. 6. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 61 della