§ 2.5.30 - L.R. 11 marzo 2004, n. 3.
Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:11/03/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Uffici stampa)
Art. 3.  (Ufficio per le relazioni con il pubblico)
Art. 4.  (Norma transitoria)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 2.5.30 - L.R. 11 marzo 2004, n. 3.

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria.

(B.U. 17 marzo 2004, n. 2)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all’informazione trasparente ed efficace.

     2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

     a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

     b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

     3. Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, nel rispetto delle norme in materia di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai principi deontologici vigenti nei campi dell’informazione, per realizzare servizi di:

     a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;

     b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei liguri in Italia e all’estero.

     4. L’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini viene consentito anche attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici, informatici e telematici.

 

CAPO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 2. (Uffici stampa)

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale di uffici stampa per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale, aventi l’obiettivo di:

     a) curare, utilizzando le tecnologie più moderne ed evolute, l'adeguata diffusione delle informazioni relative all’attività degli organi regionali e a quella istituzionale dei gruppi consiliari;

     b) collaborare alle attività di comunicazione istituzionale ed alle iniziative di promozione dell’immagine della Regione, instaurando, all’uopo, rapporti funzionali di collaborazione con gli organi di stampa e di informazione.

     2. Per la composizione degli uffici stampa, la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgono di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria.

     3. Il numero dei giornalisti di cui al comma 2 non può essere superiore a tre per la Giunta. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione potrà essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta da parte rispettivamente della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione la durata è limitata a due anni. Il personale così individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa [1].

     4. Sino alla data di entrata in vigore dell’apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale di cui al comma 2 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l’equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.

     5. I giornalisti operanti presso gli uffici stampa della Regione sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rendono conto agli organi istituzionali di riferimento della rispondenza dell’attività degli uffici stampa agli indirizzi ed obiettivi dai medesimi impartiti.

     6. I medesimi non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione degli organi dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 3. (Ufficio per le relazioni con il pubblico)

     1. Le finalità di cui all’articolo 1 vengono perseguite anche attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, la cui attività è indirizzata essenzialmente ai cittadini singoli e associati.

     2. La Giunta regionale, nella definizione dei compiti e nella organizzazione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, può prevedere di avvalersi del personale individuato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3.

 

     Art. 4. (Norma transitoria)

     1. In fase di prima applicazione, il Piano annuale di comunicazione e di informazione è predisposto dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.