§ 2.5.29 - L.R. 15 aprile 2002, n. 17.
Riapertura dei termini previsti dall’articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:15/04/2002
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni transitorie per le domande di contributo).
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.5.29 - L.R. 15 aprile 2002, n. 17. [1]

Riapertura dei termini previsti dall’articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 2 maggio 2002, n. 7).

 

Art. 1. (Disposizioni transitorie per le domande di contributo).

     1. Il termine per la presentazione delle domande di contributi, di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data d’entrata in vigore del programma pluriennale di promozione culturale 2001-2003.

     2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso dell’anno 2002.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.