§ 2.5.18 - L.R. 21 marzo 1994, n. 13.
Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso .


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:21/03/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione del registro regionale).
Art. 3.  (Istituzione centro studi e documentazione).
Art. 4.  (Interventi).
Art. 5.  (Modalità per la richiesta dei contributi)
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 2.5.18 - L.R. 21 marzo 1994, n. 13.

Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso [1].

(B.U. 30 marzo 1994, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 4 del proprio statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso che operano, senza scopo di lucro, nel campo della mutualità con il fine di affermare i valori della solidarietà e del progresso sociale [2].

     2. La Regione a tal fine favorisce la diffusione della conoscenza della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1 e contribuisce con interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale dei beni a disposizione delle società di mutuo soccorso [3].

 

     Art. 2. (Istituzione del registro regionale). [4]

     1. E' istituito presso la Regione il registro delle associazioni aventi finalità di cui all'articolo 1 e costituite da almeno due anni.

 

     Art. 3. (Istituzione centro studi e documentazione).

     1. Per le finalità di cui all'articoli 1 la Giunta regionale promuove il censimento delle società di mutuo soccorso esistenti in Liguria, con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza [5].

     2. La Giunta delibera inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programmi annuali o pluriennali finalizzati a [6]:

     a) rendere disponibili per gli studiosi, attraverso una schedatura unificata e altri interventi, i materiali documentativi di cui al comma 1;

     b) organizzare mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico culturale delle società di mutuo soccorso per lo studio di nuove forme di solidarietà [7];

     c) istituire borse di studio per giovani laureandi, destinate allo studio e alla ricerca delle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso [8].

     3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un Comitato scientifico composto da cinque membri, nominati dalla Giunta tenendo conto delle designazioni dei coordinamenti liguri delle società di mutuo soccorso, della Federazione Operaia Cattolica Ligure, dell'Università degli Studi di Genova e dell’Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore). Il suddetto Comitato opera a titolo gratuito e senza rimborso spese [9].

     4. (Omissis) [10].

 

     Art. 4. (Interventi).

     1. La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica sezione del Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012 contributi in conto capitale per [11]:

     a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili in cui i soggetti di cui all'articolo 1 hanno sede e svolgono attività sociale;

     b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale;

     b bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonchè interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1 [12].

     2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del cinquanta per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino a un massimo di euro 30.000,00. I contributi di cui alle lettere b) e b bis) possono essere concessi in misura massima del 50 percento dell'investimento e delle spese sostenute e fino a un massimo di euro 10.000,00 [13].

     3. I contributi vengono concessi alle società di mutuo soccorso le cui iniziative di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o di porzioni di essi di proprietà delle società stesse, di enti pubblici o di soggetti privati. Nel caso di immobili di proprietà di soggetti privati l’erogazione del contributo è subordinata all’esistenza di un contratto di locazione della durata di almeno quattro anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione [14].

     4. (Omissis) [15].

 

     Art. 5. (Modalità per la richiesta dei contributi) [16]

     1. La Giunta regionale determina, sulla base della disponibilità di bilancio, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4.

     2. I suddetti contributi devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’articolo 1.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis).


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[6] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[11] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17.

[13] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[14] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[15] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45.