§ 2.5.12 - L.R. 2 maggio 1990, n. 32.
Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:02/05/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Categorie di beni tutelari).
Art. 3.  (Comitato scientifico).
Art. 4.  (Compiti del Comitato).
Art. 5.  (Centro regionale di documentazione).
Art. 6.  (Compiti del Centro).
Art. 6 bis.  (Contributi per l'istituzione di premi).
Art. 7.  (Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 2.5.12 - L.R. 2 maggio 1990, n. 32. [1]

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria.

(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove, coordina e favorisce la conoscenza del dialetto ligure e delle sue variazioni locali, nonché la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale [2].

 

     Art. 2. (Categorie di beni tutelari).

     1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:

     a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;

     b) rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi e indovinelli, ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare, il tutto espresso in lingua o in dialetto, in forma orale o scritta ma inedita;

     c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;

     d) feste, riti e credenze, giochi e passatempi popolari.

 

     Art. 3. (Comitato scientifico).

     1. E' istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnografica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico-letterario, etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.

     2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalle legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il Comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato).

     1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) formulare alla Giunta regionale proposte per l'insediamento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;

     b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico regionale;

     c) elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

 

     Art. 5. (Centro regionale di documentazione).

     1. Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione istituisce nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico, etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.

     2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati dalle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.

     3 La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione, con le relative attrezzature.

 

     Art. 6. (Compiti del Centro).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21, ed in particolare, oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in materia di inventariazione e catalogazione:

     a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;

     b) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;

     c) cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo 2 in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva, sia direttamente, sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;

     d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;

     e) assicura la messa a disposizione del pubblico, secondo le norme fissate in apposito regolamento, del materiale raccolto, con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti, per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori, nonché l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;

     f) cura le realizzazione, col materiale raccolto, di libri e pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione, da distribuire gratuitamente a musei, biblioteche, istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio;

     g) promuove iniziative di diffusione quali conferenze, tavole rotonde, proiezioni, interventi coordinati con mondo della scuola, corsi di aggiornamento per insegnanti.

 

     Art. 6 bis. (Contributi per l'istituzione di premi). [3]

     1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione educativo- didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'Assessore regionale alla Cultura corredata del relativo bando di concorso.

     3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 5 e deve prevedere:

     a) l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati presso il Centro regionale di documentazione;

     b) la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4.

     4. La Commissione giudicatrice delle prove è composta:

     a) dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;

     b) da un Direttore didattico, o suo delegato;

     c) da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo culturale designato dal Consiglio comunale;

     d) da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.

     Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal Presidente della Comunità Montana o da Assessore da lui delegato e la designazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale ente.

     5. Il Centro regionale di documentazione individua le tipologie dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al finanziamento delle suddette attività.

     6. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione, da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla Cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana territorialmente competente, o loro delegati.

 

     Art. 7. (Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7).

     1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:

     a) corsi, seminari di studio, dibattiti e conferenze;

     b) elaborazione e stampa di pubblicazioni;

     c) istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico, etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;

     d) incentivazione delle rappresentazioni teatrali, delle pubblicazioni, delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale linguistico, etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;

     e) dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti; sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 3.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1998, n. 37.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 1998, n. 37.