§ 2.5.11 - L.R. 2 maggio 1990, n. 28.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 “Norme per la promozione culturale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:02/05/1990
Numero:28


Sommario
Art. 15. 
Art. 16.  (Norme transitorie).
Art. 17.      (Omissis)


§ 2.5.11 - L.R. 2 maggio 1990, n. 28. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 “Norme per la promozione culturale”.

(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).

 

     Artt. 1. - 14. [2]

 

Art. 15. [3]

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a partire dal 1993 mediante i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     a) 0578 «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle Provincie in materia di promozione culturale»;

     b) 3690 «Trasferimento di fondi alle Province per gli interventi delegati in materia di promozione culturale» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 16. (Norme transitorie).

     1. Sino all'approvazione del Programma pluriennale di promozione culturale, gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, come modifica dalla presente legge, vengono deliberati dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico per le attività culturali e sentita la competente Commissione consiliare.

     2. Le attrezzature acquisite dalla Regione e concesse in comodato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono trasferite in proprietà ai soggetti comodatari; la consistenza delle attrezzature è fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati dalle parti.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Modificano la L.R. 17 marzo 1983, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43.

[4] Reca dichiarazione d'urgenza.