§ 2.5.5 - L.R. 20 dicembre 1978, n. 61.
Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:20/12/1978
Numero:61


Sommario
Art. 1.      La Regione Liguria promuove l'istituzione, lo sviluppo, il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, in [...]
Art. 2.      Le biblioteche degli Enti locali sono istituti culturali operanti nella comunità
Art. 3.      Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi custodito, ordinato e catalogato secondo criteri di programmazione regionale e [...]
Art. 4.      Gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, provvedono anche attraverso forme collaborative [...]
Art. 5.      Al fine dell'espletamento dei compiti elencati al presente art. 2, le biblioteche degli Enti locali devono
Art. 6.      L'ordinamento interno delle biblioteche, l'organico e le funzione del personale, i criteri di svolgimento dei servizi, i programmi di attività culturale sono disciplinati da apposito regolamento [...]
Art. 7.      La gestione delle attività culturali delle biblioteche, escluse le periferiche dei sistemi urbani di cui all'art. 9, è affidata ad un'apposita commissione nominata dall'Ente locale della quale [...]
Art. 8.      I sistemi bibliotecari istituiti dagli Enti locali interessati svolgono, ai sensi dell'art. 4, il servizio pubblico di lettura e di informazione attraverso la raccolta del materiali librario e [...]
Art. 9.      I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti istituiscono in attuazione dell'art. 4, nel proprio territorio, biblioteche periferiche dando luogo a sistemi bibliotecari urbani la cui [...]
Art. 10.      Gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale gli [...]
Art. 11.      Le biblioteche e i sistemi bibliotecari attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la loro catalogazione, sia per la loro partecipazione ai cataloghi regionali [...]
Art. 12.      Il servizio presso le biblioteche e i sistemi bibliotecari degli Enti locali è assicurato da personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo e da personale a tempo parziale di cui alla lett. [...]
Art. 13.      Gli Enti locali depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da loro curate
Art. 14.      La Regione, nel quadro della programmazione regionale, cura, promuove e coordina, anche mediante l'erogazione di contributi, le seguenti iniziative
Art. 15.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un programma pluriennale di interventi nella materia di cui alla presente legge
Art. 16.      L'ammontare dei contributi a favore degli Enti locali può raggiungere il 75 per cento degli stanziamenti impegnati nell'anno precedente dagli stessi per le biblioteche e per i sistemi [...]
Art. 17.      Nell'ambito del programma di cui all'art. 15 possono essere concessi contributi ad Enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di biblioteche di interesse locale, che dispongano di raccolte [...]
Art. 18.      Nei comuni privi di biblioteca civica, in attesa che l'Ente locale provveda all'istituzione di essa, la Regione può concedere contributi ad Enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di [...]
Art. 19.      Le istanze degli Enti interessati alla erogazione dei contributi regionali devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale corredate dalla necessaria documentazione tecnica
Art. 20.      Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche ai principi e alle disposizioni della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa
Art. 21.      Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12, 2° comma, possono prevedere, in via transitoria e [...]
Art. 22.      Nel Comitato regionale per i Beni culturali di cui all'art. 35 del d.P.R. 13 dicembre 1975, n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve essere competente in materia di biblioteche
Art. 23.      Il personale e i beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi che provvederanno ad [...]
Art. 24.      (Omissis)


§ 2.5.5 - L.R. 20 dicembre 1978, n. 61. [1]

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(B.U. 3 gennaio 1979, n. 1 – S.O.).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione Liguria promuove l'istituzione, lo sviluppo, il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, in attuazione dei principi enunciati all'articolo 4 dello Statuto.

 

     Art. 2.

     Le biblioteche degli Enti locali sono istituti culturali operanti nella comunità.

     Essi concorrono a promuovere la formazione civile e intellettuale dei cittadini e a realizzare, con criteri di imparzialità e di rispetto delle opinioni, le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio e alla cultura mediante:

     a) l'acquisizione, la conservazione e l'ordinamento delle opere manoscritte, a stampa e del materiale audiovisivo, dei documenti e oggetti attinenti al patrimonio storico e culturale della Regione;

     b) la promozione del pubblico godimento di detto materiale in modo da corrispondere alle esigenze di informazione, di studio, di formazione culturale e di impiego del tempo libero di tutti i gruppi della comunità;

     c) iniziative tendenti a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, nonché della realtà contemporanea, anche in collegamento con le altre istituzioni socio culturali presenti nella Regione;

     d) collegamenti con gli organi collegiali della scuola al fine di attuare la più ampia utilizzazione delle biblioteche scolastiche da parte della comunità locale;

     e) forme di animazione culturale nell'ambito delle biblioteche, connesse con tutti gli strumenti di espressione e comunicazione, quali il libro, gli audiovisivi, il teatro, il cinema, la musica, la grafica, il dibattito.

 

     Art. 3.

     Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi custodito, ordinato e catalogato secondo criteri di programmazione regionale e possibilmente collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale al fine della sua migliore conservazione e della sua ampia conoscenza e diffusione.

 

TITOLO II

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 4.

     Gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, provvedono anche attraverso forme collaborative all'istituzione e al funzionamento delle proprie biblioteche e alla formazione dei sistemi bibliotecari non urbani, tenendo conto possibilmente della suddivisione del territorio negli ambiti comprensoriali di cui alla L.R. 10 gennaio 1978, n. 4.

 

     Art. 5.

     Al fine dell'espletamento dei compiti elencati al presente art. 2, le biblioteche degli Enti locali devono:

     a) disporre di locali ed arredi adeguati;

     b) impiegare personale qualificato ai sensi dell'art. 12;

     c) osservare un orario di apertura al pubblico il più ampio possibile e rispondere alle necessità delle varie categorie di utenti e comunque non inferiore alle 18 ore settimanali;

     d) fornire gratuitamente almeno i servizi di lettura in sede, di prestito e di informazioni bibliografiche.

 

     Art. 6.

     L'ordinamento interno delle biblioteche, l'organico e le funzione del personale, i criteri di svolgimento dei servizi, i programmi di attività culturale sono disciplinati da apposito regolamento adottato dagli Enti locali, in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge.

     Il regolamento detta norma anche circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 9 della presente legge.

 

     Art. 7.

     La gestione delle attività culturali delle biblioteche, escluse le periferiche dei sistemi urbani di cui all'art. 9, è affidata ad un'apposita commissione nominata dall'Ente locale della quale sono membri di diritto il Capo dell'Amministrazione dell'Ente locale e il bibliotecario preposto alla direzione della biblioteca.

     La composizione della commissione deve assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari, degli utenti e, su designazione dei rispettivi organismi, la rappresentanza delle istituzioni e delle associazioni culturali locali, degli organi collegiali scolastici, dei consiglio circoscrizionali o di quartiere e delle organizzazioni sindacali.

     Il numero dei componenti, le proporzioni delle singole rappresentanze e le modalità dell'elezione degli utenti saranno determinati dal regolamento della biblioteca.

     Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

     1) proporre eventuali modifiche al regolamento della biblioteca;

     2) elaborare gli indirizzi generali della politica culturale della biblioteca;

     3) determinare i criteri di scelta degli acquisti del materiale;

     4) indicare le esigenze dell'utenza in relazione al calendario e all'orario di apertura al pubblico;

     5) presentare annualmente ai componenti organi dell'Ente locale interessato relazione dell'attività svolta e proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari;

     6) indicare l'impiego dei contributi regionali.

     Su richiesta della commissione può partecipare a titolo consultivo alle riunioni un dipendente della Regione addetto all'ufficio competente in materia di biblioteche.

 

     Art. 8.

     I sistemi bibliotecari istituiti dagli Enti locali interessati svolgono, ai sensi dell'art. 4, il servizio pubblico di lettura e di informazione attraverso la raccolta del materiali librario e di altri mezzi di comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche del sistema.

     I sistemi sono costituiti da:

     1) biblioteche collegate, presso una delle quali funziona il centro del sistema che provvede direttamente alle operazioni tecniche e amministrative attenendosi alle direttive dei competenti organi comunali, realizza i servizi richiesti dalle biblioteche collegate, coordina le attività delle biblioteche stesse, attua la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle altre biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui al successivo n. 2);

     2) posti di prestiti, alimentati dal centro del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.

     Alle attività sovrintende una commissione, disciplinata da norme fissate dagli Enti locali interessati, costituita in modo da garantire la rappresentanza dei bibliotecari del sistema e, in misura proporzionale, delle associazioni e istituzioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici.

     Della Commissione fa parte di diritto il direttore del centro del sistema.

 

     Art. 9.

     I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti istituiscono in attuazione dell'art. 4, nel proprio territorio, biblioteche periferiche dando luogo a sistemi bibliotecari urbani la cui direzione è affidata alla biblioteca centrale del comune stesso.

     La gestione delle attività culturali delle biblioteche periferiche è affidata a commissioni di cui sono membri di diritto un rappresentante del consiglio circoscrizionale o di quartiere del territorio ove opera la biblioteca e il bibliotecario preposto alla biblioteca stessa.

     Il regolamento delle biblioteche deve disciplinare la composizione delle commissioni di cui al precedente comma garantendo, in misura proporzionale, la rappresentanza degli utenti, degli organi collegiali scolastici, delle istituzioni e associazioni culturali e delle componenti sociali attive nel territorio ove opera la biblioteca.

 

     Art. 10.

     Gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi.

     In particolare devono essere assicurati gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.

     Gli Enti locali compresi in un sistema bibliotecario, assicurano, per la parte loro spettante, gli stanziamenti stabiliti per attività e servizi comuni.

 

     Art. 11.

     Le biblioteche e i sistemi bibliotecari attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la loro catalogazione, sia per la loro partecipazione ai cataloghi regionali collettivi, seguendo le istruzioni tecniche della Regione.

     Le biblioteche degli Enti locali o di interesse locale sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione attraverso il servizio di prestito e lo scambio delle informazioni bibliografiche.

 

     Art. 12.

     Il servizio presso le biblioteche e i sistemi bibliotecari degli Enti locali è assicurato da personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo e da personale a tempo parziale di cui alla lett. c) dell'ultimo comma del presente articolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

     I regolamenti organici degli Enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi almeno bibliotecari e assistenti di biblioteca.

     Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che dovranno essere per esami e per titoli dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e, qualora sia necessario per l'organizzazione delle biblioteche dotate di materiale di cui all'art. 3, anche prove di paleografia e archivistica.

     Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla presente legge, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al 2° comma dell'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione e da altri Enti pubblici e da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

     Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteche devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

     Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale organizzati o riconosciuti dalla Regione.

     La Direzione delle biblioteche di Enti locali:

     a) è affidata a bibliotecari quando la popolazione supera i 20.000 abitanti;

     b) è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca quando la popolazione è inferiore a 20.000 abitanti;

     c) quando la popolazione è inferiore a 5.000 abitanti può essere affidata a un incaricato, anche a tempo parziale, in possesso di diploma di scuola media superiore e di attitudine professionale provata di norma con il possesso dei titoli di cui al 4° comma del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Gli Enti locali depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da loro curate.

     Le Province inviano copia delle loro pubblicazioni alle biblioteche degli Enti locali del proprio territorio e dei Comuni capoluogo di provincia della Liguria.

     La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni a tutte le biblioteche di Enti locali del territorio regionale.

 

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 14.

     La Regione, nel quadro della programmazione regionale, cura, promuove e coordina, anche mediante l'erogazione di contributi, le seguenti iniziative:

     a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e dei sistemi bibliotecari, nonché la loro collocazione in locali idonei;

     b) manutenzione, integrità, tutela e valorizzazione, attraverso l'uso pubblico, del materiale raccolto nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

     c) incremento e aggiornamento delle raccolte delle biblioteche suddette, compreso il materiale audiovisivo;

     d) mostre di materiale bibliografico e documentario organizzate a cura e nell'ambito delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

     e) progressiva attuazione e organizzazione di un sistema regionale, unitario e articolato, di biblioteche di Enti locali o di interesse locale secondo quanto stabilito dalla presente legge;

     f) riproduzioni di cimeli bibliografici, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

     g) preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, costituzioni di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti sul territorio;

     h) formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche, nel quadro della disciplina vigente in materia di istruzione professionale;

     i) attività di studio e di ricerca nel campo delle biblioteche gestite o promosse da Enti locali e/o da associazioni bibliotecarie;

     l) incremento della biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e, in genere, nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario;

     m) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale;

     n) istituzione e funzionamento in collegamento con i competenti servizi dello Stato di un laboratorio regionale di conservazione e restauro di materiale bibliografico quale servizio a favore delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

     o) promozione, nell'ambito delle biblioteche, di attività culturali e formative, anche in collaborazione con istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

     p) impiego, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonché promozione di iniziative idonee a qualificare le biblioteche come servizio culturale pubblico per l'educazione permanente.

 

     Art. 15.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un programma pluriennale di interventi nella materia di cui alla presente legge.

     Il programma pluriennale deve indicare i criteri di massima da osservare ogni anno per la concessione dei contributi.

     I criteri devono tener conto di quanto disposto dai successivi artt. 16, 17 e 18 e dei seguenti elementi preferenziali:

     a) istituzione, ristrutturazione e potenziamento di sistemi bibliotecari gestiti da Enti locali e istituzione di nuove biblioteche di Enti locali;

     b) i programmi di intervento approvati dagli Enti interessati con preferenza a quelli dei Comuni aderenti a un sistema;

     c) percentuale di incidenza della spesa stanziata dall'Ente locale per il funzionamento dei servizi bibliotecari sulla spesa globale prevista in bilancio;

     d) partecipazione degli Enti alle iniziative bibliografiche collettive di cui all'art. 14 lett. g) e adeguamento degli Enti a quanto disposto dall'art. 20.

     Gli Enti interessati trasmettono alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato del proprio servizio bibliotecario contenente i concreti programmi d'intervento, approvati dai competenti organi e opportunamente documentati, volti alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.

     Almeno sei mesi prima della scadenza del programma regionale gli Enti di cui sopra trasmettono con le stesse modalità gli ulteriori programmi eventualmente adottati.

 

     Art. 16.

     L'ammontare dei contributi a favore degli Enti locali può raggiungere il 75 per cento degli stanziamenti impegnati nell'anno precedente dagli stessi per le biblioteche e per i sistemi bibliotecari.

     L'ammontare dei contributi per i sistemi bibliotecari in fase di impianto può essere superiore a quello indicato al comma precedente.

 

     Art. 17.

     Nell'ambito del programma di cui all'art. 15 possono essere concessi contributi ad Enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di biblioteche di interesse locale, che dispongano di raccolte librarie specializzate o particolarmente legate alla storia del territorio in cui operano, svolgano, sulla base di apposito regolamento, servizio gratuito e regolare al pubblico e si attengano a quanto disposto dall'art. 11.

 

     Art. 18.

     Nei comuni privi di biblioteca civica, in attesa che l'Ente locale provveda all'istituzione di essa, la Regione può concedere contributi ad Enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di biblioteche purché svolgano, sulla base di apposito regolamento, servizio gratuito e regolare al pubblico come previsto dall'art. 5 e si attengano a quanto disposto dagli artt. 2 e 11.

     Dette biblioteche possono essere ammesse a far parte dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 8.

 

     Art. 19.

     Le istanze degli Enti interessati alla erogazione dei contributi regionali devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale corredate dalla necessaria documentazione tecnica.

     Entro lo stesso termine gli Enti beneficiari devono presentare alla Giunta regionale una relazione sull'utilizzazione dei contributi ottenuti nell'anno precedente.

     L'assegnazione dei contributi non potrà comunque aver luogo qualora non sia stato adempiuto a quanto stabilito dal precedente comma.

     La Giunta regionale concede contributi sulla base del programma di cui all'art. 15 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20.

     Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche ai principi e alle disposizioni della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

     Entro lo stesso termine anche gli Enti di cui agli artt. 17 e 18 devono adeguare i regolamenti delle loro biblioteche alle disposizioni contenute nei predetti articoli.

 

     Art. 21.

     Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12, 2° comma, possono prevedere, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 12, 3° comma, svolge da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti di ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 12, 3° comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti di ruolo.

     Gli Enti locali, per la copertura dei posti ancora vacanti dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal precedente comma, possono altresì bandire, per una volta sola, concorsi riservati al personale che ha prestato servizio continuativamente, presso gli uffici e servizi all'art. 47, 2° comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per almeno i quattro anni scolastici immediatamente precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22.

     Nel Comitato regionale per i Beni culturali di cui all'art. 35 del d.P.R. 13 dicembre 1975, n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve essere competente in materia di biblioteche.

 

     Art. 23.

     Il personale e i beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi che provvederanno ad integrarli nelle strutture previste dagli art. 4 e 8 della presente legge.

     Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in dotazione ai servizi e agli uffici di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 616 alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai Comuni ove ha sede il Centro dei servizi stessi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'inquadramento del personale di cui al 2° comma nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avrà effetto da tale data, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

     Fino all'inquadramento di cui al comma precedente a detto personale continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

     Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

     Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, i Comuni provvedono sino alla scadenza dei rapporti in corso.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Reca disposizioni finanziarie.