§ 2.3.53 - L.R. 15 novembre 2002 n. 41.
Interventi di solidarietà internazionale per l’anno 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:15/11/2002
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Programmazione).


§ 2.3.53 - L.R. 15 novembre 2002 n. 41. [1]

Interventi di solidarietà internazionale per l’anno 2002.

(B.U. 20 novembre 2002, n. 17).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace), interviene a beneficio della popolazione argentina allo scopo di promuovere e contribuire alla realizzazione di interventi per il rafforzamento dei servizi sociali ed assistenziali essenziali in tale Paese, tesi a tutelare i soggetti più deboli.

 

          Art. 2. (Interventi).

     1. Gli interventi di cui all’articolo 1, riferiti a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 lettera c) della l.r. 28/1998, sono individuati dalla Regione promuovendo prioritariamente le azioni proposte dai soggetti di cui all’articolo 4 della l.r. 28/1998 operanti in Liguria, che intervengono secondo le finalità di cui all’articolo 1, anche tenendo conto del beneficio indotto nei riguardi degli emigrati liguri.

     2. I soggetti interessati possono far pervenire i progetti di cui al comma 1 alla Giunta regionale entro il 10 dicembre 2002.

     3. La Regione partecipa al fondo istituito dal coordinamento interregionale a favore degli interventi per l’Argentina per un massimo di euro 85.000,00.

 

          Art. 3. (Programmazione).

     1. La programmazione degli interventi prevista dalla l.r. 28/1998 viene traslata al triennio 2003 - 2005.

     2. La Conferenza regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 28/1998 è convocata dalla Giunta entro il mese di marzo 2003.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.