§ 2.3.6 - L.R. 2 settembre 1976, n. 26.
Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:02/09/1976
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Articolazione dei servizi).
Art. 2.  (Disciplina delle competenze relative alle funzioni dell'OMNI attribuite alle Regioni e agli enti locali).
Art. 3.  (Asili nido).
Art. 4.  (Organizzazione dei Consultori familiari).
Art. 5.  (Rapporti con i Consultori pubblici e privati).
Art. 6.  (Vigilanza e controlli).
Art. 7.  (Figure professionali. Formazione e aggiornamento del personale).
Art. 8.  (Finalità perseguite e materie di competenza).
Art. 9.  (Direttive e Metodi).
Art. 10.  (Gratuità del servizio).
Art. 11.  (Partecipazione sociale ai servizi).
Art. 12.  (Documentazione per ottenere i contributi per i consultori familiari).
Art. 13.  (Piano di intervento per la concessione dei contributi per i Consultori familiari).
Art. 14.  (Finanziamento delle funzioni dell'OMNI attribuite agli enti locali).
Art. 15.  (Finanziamento della spesa).


§ 2.3.6 - L.R. 2 settembre 1976, n. 26.

Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva.

(B.U. 8 settembre 1976, n. 36 – S.O.).

 

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. (Articolazione dei servizi).

     La Regione Liguria coordina e disciplina in modo unitario i servizi di assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva. I servizi di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva sono svolti attraverso i Consultori Familiari, gli asili nido e gli altri servizi socio-sanitari esistenti sul territorio nel rispetto delle specificità dei singoli servizi [1].

 

     Art. 2. (Disciplina delle competenze relative alle funzioni dell'OMNI attribuite alle Regioni e agli enti locali).

     In attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 la Regione:

     1) promuove, tramite gli enti locali competenti, l'organizzazione di tutti i servizi a favore della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva, allo scopo di favorire l'inserimento in famiglia dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono, privilegiando l'affidamento familiare e le varie forme di adozione;

     2) promuove adeguata opera di prevenzione educativa per controllare ed eliminare le cause del disadattamento dell'età evolutiva;

     3) [2].

     Le Amministrazioni provinciali:

     a) esercitano le funzioni loro trasferite dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

     b) [3].

     I Comuni di residenza del minore, nominano, nell'ambito del controllo del disadattamento dell'età evolutiva e ai fini del recupero sociale ai sensi dell'art. 16 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, il rappresentante che interviene alle udienze del Tribunale dei minorenni. Tale rappresentante deve essere scelto tra i laureati specialisti nelle discipline concernenti i problemi dell'età evolutiva o tra assistenti sociali che prestano la propria opera presso il servizio di cui alla presente legge [4].

     I Comuni, in forma singola o associata, subentrano nei seguenti servizi ed attività ad essi collegati già di competenza dell'OMNI, aventi dimensione comunale o intercomunale:

     - asilo nido e servizi connessi;

     - consultori pediatrici;

     - consultori ostetrico-ginecologici;

     - consultori dermosifilopatici;

     - équipes del centro medico psicopedagogico;

     - consultori prematrimoniali e matrimoniali.

     I Comuni esercitano altresì, attraverso i precitati servizi, l'assistenza diretta e indiretta alle gestanti, alle madri e ai giovani in età evolutiva già di competenza dell'OMNI.

 

CAPO II

ASILI NIDO E CONSULTORI FAMILIARI

 

          Art. 3. (Asili nido).

     Le norme di gestione e di controllo relative agli asili nido comunali e consorziali di cui alla legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4 sono estese agli asili nido già gestiti dall'OMNI.

 

     Art. 4. (Organizzazione dei Consultori familiari).

     I Consultori familiari vengono istituiti e gestiti dai Comuni a livello comunale e di quartiere e dai Consorzi di Comuni in aree territoriali omogenee.

     Ciascun Consultorio familiare è tenuto a svolgere un orario giornaliero di almeno quattro ore nei giorni feriali e tale da favorire l'assistenza a coloro che svolgono orario lavorativo.

     In fase di prima applicazione della presente legge, in tutto il territorio regionale dovrà essere previsto almeno un Consultorio familiare ogni 100.000 abitanti [4a].

     Ai fini della presente legge, i Comuni e loro Consorzi potranno utilizzare, previe le opportune trasformazioni, strutture e servizi di competenza dell'OMNI.

 

     Art. 5. (Rapporti con i Consultori pubblici e privati).

     I Comuni e loro Consorzi possono avvalersi tramite convenzioni, dei consultori pubblici e privati gestiti da istituzioni ed Enti che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, che agiscano senza scopo di lucro e che perseguano ed attuino i fini di istituto nei modi prescritti per i consultori comunali e consorziali.

     Le figure professionali previste dall'art. 7 sono sottoposte alle stesse norme del personale pubblico con la partecipazione obbligatoria ai corsi di preparazione ed aggiornamento.

     Le convenzioni devono prevedere la partecipazione delle forze sociali di cui all'art. 11 della presente legge.

     La convenzione può essere revocata per il venir meno di uno dei requisiti previsti nel presente articolo.

 

     Art. 6. (Vigilanza e controlli).

     Gli enti pubblici e privati che abbiano istituito o intendano istituire consultori ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, ne debbono notificare l'esistenza o l'avvenuta costituzione al Comune o al Consorzio di Comuni nei cui territorio hanno sede.

     I Comuni ed i loro Consorzi esercitano la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei consultori di cui al precedente comma.

 

     Art. 7. (Figure professionali. Formazione e aggiornamento del personale).

     I Consultori agiscono sulla base di équipes socio-sanitarie atte ad assicurare l'assistenza degli utenti.

     I Comuni ed i loro Consorzi si avvalgono di regola, per il funzionamento dei Consultori, di dipendenti in servizio presso gli enti pubblici, delle strutture esistenti nel territorio e, per i casi particolari, dell'opera di esperti esterni.

     Fanno parte dell'équipe del consultorio, di norma, le seguenti figure professionali: ginecologo, pediatra, psicologo, sociologo, assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica ed altre nell'ambito di quelle indicate dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

     Al fine della formazione ed aggiornamento del personale operante nei consultori comunali, consorziali e convenzionati, la Regione promuove ed organizza corsi di carattere pluridisciplinare sulle materie di competenza dei consultori stessi, anche in collaborazione con l'università, gli enti ospedalieri ed istituti a carattere scientifico.

     Il programma dei corsi è approvato dal Consiglio regionale.

     I corsi sono gestiti dalla Regione stessa o dai Comuni o dai Consorzi di Comuni. La Regione inoltre organizza periodicamente corsi di perfezionamento attraverso seminari ed altre iniziative. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione.

     In fase di primo impianto ciascun consultorio può iniziare ad agire con la presenza di un medico ostetrico-ginecologo, di uno psicologo, di una ostetrica o di una infermiera professionale e di un assistente sociale.

 

     Art. 8. (Finalità perseguite e materie di competenza).

     I Consultori familiari perseguono le finalità indicate nell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e in particolare operano nelle seguenti materie:

     1) prevenzione, informazione ed assistenza generale:

     - educazione psico sessuale, significato della sessualità e nozioni di anatomia, fisiologia, patologia sessuale;

     - rapporti genitori-figli;

     - nozioni, suggerimenti ed assistenza psico-sociale per il raggiungimento dell'equilibrio sessuale del singolo e della coppia;

     - educazione sanitaria atta alla prevenzione e alla diagnosi precoce della patologia ginecologica e venerea;

     - informativa sui metodi e sui farmaci fecondativi e anticoncezionali;

     - informazione relativa allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, ivi comprese nozioni di igiene e di dietetica;

     - educazione sanitaria della popolazione sui temi della salute della coppia, della gestante, del bambino, ivi compresi i rapporti esistenti tra gravidanza, fattori socio-economici del nucleo familiare e condizione lavorativa;

     - informazione sul diritto di famiglia;

     - collegamenti con le istituzioni scolastiche per l'educazione sessuale nella scuola;

     2) assistenza preconcezionale, in corso di gravidanza, di parto e di interruzione di gravidanza:

     - visita medica e psicologica e relativi esami per l'accertamento del metodo contraccettivo idoneo alla persona interessata;

     - somministrazione di mezzi necessari per conseguire Le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo per la procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;

     - visita medica e psicologica, terapia e assistenza nei disturbi della sfera sessuale;

     - tutela della salute della donna, della maternità e assistenza della donna nei casi di interruzione della gravidanza;

     3) assistenza alla madre, e alla prima infanzia e prevenzione specifica:

     - prevenzione della mortalità e della patologia perinatale, neonatale e infantile;

     - concorso alla individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico ambientale e sociale che le determinano;

     - promozione di assistenza domiciliare alla puerpera e al neonato nei casi ritenuti necessari;

     - controllo pediatrico periodico, almeno sino al terzo anno di età, dello sviluppo fisico e psichico dei nati da gravidanza a rischio;

     - rieducazione funzionale precoce degli handicappati e misure idonee al loro inserimento nelle strutture sociali;

     - conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, di rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali [1].

 

     Art. 9. (Direttive e Metodi).

     La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri e le direttive per l'effettuazione degli interventi attivi da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali.

     I consultori agiscono in collegamento con gli altri servizi socio- sanitari esistenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda l'attività relativa alla prima infanzia e gli interventi socio-sanitari ad essa connessi, essi agiscono in cooperazione con gli asili nido.

     Per quanto riguarda interventi attivi risultanti necessari a seguito di visite e dell'assistenza di cui sopra, a favore dei singoli in ordine alla prevenzione, diagnosi precoce, vaccinazione, controlli ed altre prestazioni sanitarie di tipo specialistico non effettuabili nella sede consultoriale, il Consultorio si avvale di altre strutture socio-sanitarie territoriali abilitate allo scopo ed agisce in collegamento con gli altri servizi.

     A ciascun soggetto che si avvale dell'opera del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità viene fornita una scheda personale sanitaria, come mezzo di controllo sulla propria salute: di essa viene conservata copia presso il Consultorio.

     Il personale del consultorio è tenuto alla più rigorosa riservatezza sulle notizie comunque acquisite.

     Il personale specializzato del Consultorio è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'accertamento della maturità psico fisica dei minori di età ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del codice civile, così come modificato dalla legge del 19 maggio 1975, n. 151.

 

     Art. 10. (Gratuità del servizio).

     Le prestazioni di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano.

     L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico dell'Ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di altre forme di assistenza.

 

     Art. 11. (Partecipazione sociale ai servizi).

     I cittadini partecipano all'attività del Consultorio o del complesso di servizi previsti dalla presente legge, formulando proposte sui programmi ed esercitando il controllo sui relativi interventi.

     I Comuni e loro Consorzi decidono le forme di tale partecipazione.

 

CAPO III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Documentazione per ottenere i contributi per i consultori familiari).

     La Regione finanzia nei limiti dello stanziamento di bilancio, i Comuni ed i loro Consorzi secondo i criteri contenuti nel successivo articolo 13, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il contributo accompagnata da una relazione tecnica e amministrativa che abbia ad oggetto:

     - la consistenza demografica, l'estensione e la situazione socioeconomica del territorio nel quale si intende istituire il Consultorio;

     - le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

     - l'indicazione delle disponibilità di finanziamenti propri;

     - la precisazione della forma di intervento che si vuole realizzare, attraverso propri servizi o a mezzo di convenzioni.

     I Comuni e loro Consorzi che richiedono un loro contributo per l'incremento e per l'ampliamento o per la riconversione di strutture preesistenti allegano una relazione finanziaria sull'attività dell'ultimo anno e specificano quali sono le attrezzature già disponibili, nonché il numero e la qualifica del personale addetto.

     All'inizio di ogni anno la Giunta regionale può erogare un'anticipazione a favore dei Comuni e loro Consorzi presso i quali sorgano i Consultori familiari pubblici o privati con essi convenzionati, o che abbiano deliberato la istituzione o il convenzionamento di tali Consultori mediante provvedimento divenuto esecutivo, salvo conguaglio determinato in rapporto al piano di intervento di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 13. (Piano di intervento per la concessione dei contributi per i Consultori familiari).

     Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo, su proposta della Giunta, provvede annualmente a redigere un piano per la concessione dei contributi per i Consultori familiari ai Comuni e ai loro Consorzi presso i quali funzionino o sono previsti i servizi, tenuto conto;

     a) delle caratteristiche dei servizi;

     b) della popolazione residente in ciascun Comune o Consorzio;

     c) del tasso di natalità o di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello di assegnazione.

     Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione dei contributi regionali, i Comuni e loro Consorzi inviano alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del servizio e sull'impiego delle somme percepite.

 

     Art. 14. (Finanziamento delle funzioni dell'OMNI attribuite agli enti locali). [5]

 

     Art. 15. (Finanziamento della spesa).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.

[2] Numero abrogato dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.

[3] Lettera abrogata dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.

[4] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.

[4a] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.

[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21.