§ 2.2.23 - L.R. 13 luglio 2001, n. 20.
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:13/07/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Approvazione dell'accordo).
Art. 2.  (Abrogazione).
Art. 3.  (Norma finale).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.23 - L.R. 13 luglio 2001, n. 20. [1]

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

(B.U. 1 agosto 2001, n. 7).

 

Art. 1. (Approvazione dell'accordo).

     1. E' approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla presente legge.

     2. Le designazioni, le intese e le richieste previste in capo alla Regione Liguria dall'accordo di cui al comma 1, sono di competenza della Giunta regionale, secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

 

     Art. 2. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 18 giugno 1979 n. 21 (organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).

 

          Art. 3. (Norma finale).

     1. Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante imputazione della spesa al Cap. 5296 relativo alla ripartizione del Fondo sanitario regionale, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 

Allegato (Art. 1)

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

 

     Articolo 1. Competenze.

     1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

     2. L'Istituto provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

     Articolo 2. Organi.

     1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

     2. Sono organi dell'Istituto:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Direttore generale;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Articolo 3. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

     2. I componenti del Consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

     3. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente.

     4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

     5. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

     a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;

     b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;

     c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     6. I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

     a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati;

     b) dimissioni volontarie;

     c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

     d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

     e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

     7. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 6, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

     8. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della sanità la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro della sanità.

 

     Articolo 4. Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della Sanità, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

     2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

     a) predispone lo Statuto ed eventualmente provvede alla sua revisione uniformandolo alla normativa vigente;

     b) adotta, su proposta del Direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

     c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal Direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;

     d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, predisposti dal Direttore generale, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi regionali;

     e) adotta, su proposta del Direttore generale, il bilancio di esercizio;

     f) adotta il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi tenuto conto delle indicazioni regionali e ministeriali;

     g) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso Direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo 6, comma 6.

     3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dall'adozione trasmette i provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma 2 alla Regione Piemonte che li approva d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta.

     4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il Consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

     5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il Direttore generale; il Direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

     6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.

     7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Commissario di cui all'articolo 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

 

     Articolo 5. Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione può, con provvedimento della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, essere sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie, nonché per il verificarsi di situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il provvedimento che scioglie il Consiglio viene nominato un commissario a cui sono attribuite le funzioni e le competenze dell'organo disciolto.

     2. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

 

     Articolo 6. Nomina e rapporto di lavoro del Direttore generale.

     1. La Regione Piemonte predispone l'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di Direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

     2. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, viene svolta da una Commissione composta da un Dirigente designato da ciascuna Regione.

     3. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti.

     4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il Direttore generale nominato. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

     5. Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

     6. Il trattamento economico annuo del Direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, in misura comunque non superiore a quello previsto per i Direttori generali delle Aziende sanitarie delle Regioni interessate. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

     7. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni in quanto applicabili.

 

     Articolo 7. Competenze del Direttore generale.

     1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

     2. Il Direttore generale in particolare:

     a) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo e i relativi piani di attività;

     b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

     c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

     d) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al Consiglio di amministrazione per la valutazione;

     e) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

     f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

     g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

     3. Sono comunque riservati al Direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

 

     Articolo 8. Incompatibilità e cause di decadenza del Direttore generale.

     1. Le cause di incompatibilità e di decadenza del Direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

     2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del Direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al Direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

     3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

 

     Articolo 9. Direttore amministrativo e Direttore sanitario.

     1. Il Direttore generale nomina un Direttore amministrativo e un Direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

     2. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

     3. Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico - scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

     4. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

     5. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

     6. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai Direttori amministrativo o sanitario.

     7. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati.

     8. Il rapporto di lavoro dei due Direttori è di durata triennale, esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

     9. Il trattamento economico annuo dei Direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari al settanta per cento del compenso attribuito al Direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal Direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

 

     Articolo 10. Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, designati uno dal Ministero della Sanità, uno dal Ministero del Tesoro, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione Valle d'Aosta, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     2. Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

     a) esamina il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

     b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

     c) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

     d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero del tesoro nonché al Direttore generale.

     3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

     4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei princìpi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

     5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 88/1992.

 

     Articolo 11. Osservatorio Epidemiologico Veterinario.

     1. Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

 

     Articolo 12. Organizzazione.

     1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

     2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti principi:

     a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico - organizzativo delle strutture territoriali;

     b) l'organizzazione centrale e territoriale garantisca, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali;

     c) siano previste strutture organizzative che assicurino l'espletamento delle funzioni in materia di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

 

     Articolo 13. Buone pratiche di laboratorio.

     1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio.

 

     Articolo 14. Finanziamento e gestione economica e patrimoniale.

     1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

 

     Articolo 15. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

     2. Le modalità di assunzione avvengono nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni.

 

     Articolo 16. Prestazioni rese nell'interesse di terzi.

     1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi o per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

     2. La stipula di convenzioni e contratti è subordinata al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

     3. Fermo quanto previsto dalla lett. f) del comma 2 dell'articolo 4, le tariffe minime per i servizi e le prestazioni sono definite dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del costo:

     a) del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;

     b) dei materiali utilizzati e direttamente imputabili alla singola prestazione prodotta;

     c) delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati dalle lettere a) e b).

 

     Articolo 17. Funzioni di controllo.

     1. Sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta:

     a) lo Statuto e le sue modifiche;

     b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;

     c) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale;

     d) il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi;

     e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;

     f) il bilancio di esercizio.

     2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di 40 giorni dalla data di ricevimento la Giunta Regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 4, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle D'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

     4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro 20 giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di 30 giorni.

     5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati da ciascuna Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2013, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.