§ 2.1.d - R.R. 16 luglio 1992, n. 3.
Regolamento sul servizio farmaceutico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:16/07/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Orari di apertura e chiusura).
Art. 2.  (Turni diurni, notturni e festivi).
Art. 3.  (Chiusura per ferie).
Art. 4.  (Pubblicità degli orari e dei turni).
Art. 5.  (Bando di concorso).
Art. 6.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 7.  (Approvazione della graduatoria).
Art. 8.  (Casi di non accettazione e rinuncia della sede).
Art. 9.  (Assegnazione della sede farmaceutica).
Art. 10.  (Apertura della farmacia).
Art. 11.  (Comunicazioni).
Art. 12.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.d - R.R. 16 luglio 1992, n. 3. [1]

Regolamento sul servizio farmaceutico.

(B.U. 29 luglio 1992, n. 13).

 

CAPO I [2]

ORARI E TURNI DELLE FARMACIE

 

Art. 1. (Orari di apertura e chiusura). [3]

     1. Tutte le farmacie della Regione restano aperte per la durata di quaranta ore settimanali salvo casi di particolari esigenze locali.

     2. Gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie sono stabiliti dal Sindaco sentito l'Ordine dei farmacisti territorialmente competente. Tali orari, che possono essere distinti per il periodo estivo e per quello invernale, debbono tenere conto delle particolari situazioni locali ed essere adeguati alle abitudini di vita della popolazione interessata.

     3. Tutte le farmacie che non siano in servizio di turno restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali. Le stesse farmacie, oltre alla chiusura nei giorni festivi osservano un riposo infrasettimanale di una o mezza giornata secondo quanto disposto dal Sindaco, sentito l'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

 

     Art. 2. (Turni diurni, notturni e festivi). [4]

     1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio è assicurato dalle farmacie di turno secondo quanto stabilito dai commi successivi.

     2. I turni di servizio diurno continuato e di servizio notturno sono fissati dal Sindaco su proposta dell'organo di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competente.

     3. Con il provvedimento di fissazione dei turni il Sindaco stabilisce, su richiesta dei farmacisti interessati, in quali casi i turni stessi debbono essere effettuati a battenti aperti o a chiamata, intendendosi per chiamata, la richiesta formulata al farmacista dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta.

     4. Il turno di servizio notturno, in qualunque giorno feriale o festivo è, di regola, effettuato a rotazione. Tale turno ha inizio nell'ora di chiusura delle farmacie e termina alla riapertura mattutina delle stesse. Nei Comuni con più di una sede farmaceutica, il turno di servizio notturno, su richiesta dei titolari di farmacia interessati, può essere effettuato anche in forma permanente da una o più farmacie. In tal caso le restanti farmacie possono essere esonerate da tale servizio.

     5. Le farmacie che effettuano a rotazione turni di servizio notturno sono tenute ad osservare, nella stessa giornata in cui prestano servizio notturno, anche il turno di servizio diurno continuato.

     6. Il servizio di turno non dà luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.

 

     Art. 3. (Chiusura per ferie). [5]

     1. Le farmacie devono osservare annualmente anche in più periodi una chiusura per ferie di ventisei giorni lavorativi. Se tale chiusura viene effettuata in un unico periodo, per ventisei giorni lavorativi si intende un mese; se in periodi frazionati, la settimana si intende di sei giorni.

     2. Le ferie devono essere richieste almeno un mese prima della prevista data di inizio e sono autorizzate dal Sindaco su proposta dell'organo di gestione delle Unità Sanitarie Locali.

     3. L'autorizzazione di cui al secondo comma è concessa in relazione alle esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione.

     4. Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia i titolari interessati possono usufruire delle ferie annuali a condizione che in tale periodo, sia assicurata l'assistenza farmaceutica alla popolazione dalle farmacie dei Comuni limitrofi.

 

     Art. 4. (Pubblicità degli orari e dei turni). [6]

     1. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto in maniera ben visibile al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera con l'indicazione delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

     2. I titolari delle farmacie sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento di insegne mono o bifacciali indicanti i locali in cui ha sede la farmacia. Le dimensioni di tali insegne non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro e superiori a un metro e mezzo di diametro.

 

CAPO II

CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE

 

     Art. 5. (Bando di concorso).

     1. I bandi di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, sono emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune ove ha, o dovrà aver sede, l'esercizio farmaceutico.

     2. Ai bandi deve essere data ampia diffusione attraverso la loro trasmissione alle Unità Sanitarie Locali, agli Ordini provinciali dei farmacisti ed alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.

 

     Art. 6. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono far pervenire entro il termine e all'indirizzo indicati nel bando domanda in carta legale.

     2. Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine prefissato e a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

     3. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1) certificazione rilasciata dal Comune di residenza attestante:

     a) la data e il luogo di nascita;

     b) la residenza;

     c) lo stato di famiglia;

     d) il godimento dei diritti civili e politici.

     Le attestazioni di cui alle lettere precedenti possono essere comprovate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con dichiarazione sostitutiva.

     2) certificato generale del casellario giudiziario;

     3) certificato medico rilasciato dall'USL di residenza comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso;

     4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale indicante:

     a) la data di iscrizione all'albo;

     b) il titolo di studio posseduto con data, luogo e università presso la quale è stato conseguito;

     c) la data e il luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale ovvero gli estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

     5) documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.

     4. I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

     I documenti indicati al comma 3 numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Tutta la documentazione e la certificazione presentata deve essere in originale o in copia autenticata.

     6. Non è ammessa la presentazione di documentazione, certificati e titoli vari scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

 

     Art. 7. (Approvazione della graduatoria).

     1. La Giunta regionale approva la graduatoria di merito e la comunica ai concorrenti.

     2. Ai concorrenti che risultano vincitori è altresì comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sede assegnata. La comunicazione deve contenere l'invito a far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, con l'avvertenza che, in caso di non accettazione della sede assegnata entro l'anzidetto termine, non è ammessa l'opzione per altre sedi.

     3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 il vincitore deve fornire indicazioni sui locali dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico, trasmettere la documentazione comprovante il versamento della tassa di concessione regionale e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1958, n. 475, o di aver concluso formali accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento.

     4. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il Sindaco del Comune interessato, cui ne venga fatta richiesta dal vincitore, può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti.

     5. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al Sindaco e la ricezione della risposta di questi in ordine alla richiesta stessa.

     6. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 nei termini stabiliti, equivale a rinuncia all'assegnazione della sede.

 

     Art. 8. (Casi di non accettazione e rinuncia della sede).

     1. Nel caso di non accettazione o di rinuncia della sede da parte del vincitore la sede stessa è assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.

     2. Se il concorrente che segue immediatamente in graduatoria ha già accettato altra sede è comunque interpellato ed invitato a dichiarare, entro il termine perentorio di dieci giorni se accetta la sede vacante.

     3. Scaduto inutilmente tale termine, il concorrente è considerato rinunciatario e la sede è assegnata al concorrente che segue in graduatoria secondo le procedure previste ai precedenti commi.

     4. Le procedure previste dal presente articolo possono essere attivate non oltre il termine di nove mesi dall'approvazione della graduatoria.

 

     Art. 9. (Assegnazione della sede farmaceutica).

     1. Espletate le procedure di cui all'articolo 7 la Giunta regionale comunica al Sindaco del Comune ed all'organo di gestione della U.S.L. competenti per territorio il nominativo dell'assegnatario della sede nonché l'indicazione dei locali dove sarà aperto l'esercizio. Copia della comunicazione è inviata per conoscenza all'interessato.

     2. Entro i due mesi successivi a tale comunicazione la U.S.L. provvede all'ispezione igienica dei locali prescelti per la sede nonché alle altre attività istruttorie e alle verifiche previste dalla vigente normativa.

     3. A seguito della visita ispettiva di cui al comma 2 la U.S.L. può richiedere opportune modifiche ed imporre adempimenti all'assegnatario fissando a tal fine congrui termini di realizzazione.

     4. La mancata messa a disposizione dei locali da parte dell'assegnatario per la visita ispettiva o il mancato adempimento delle prescrizioni impartite dalla U.S.L. nei termini stabiliti equivale, a tutti gli effetti a rinuncia all'assegnazione. L'U.S.L. al verificarsi di tali situazioni dà immediata comunicazione al Sindaco ed alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 10. (Apertura della farmacia).

     1. L'U.S.L. completata positivamente l'istruttoria, trasmette nei cinque giorni successivi al Sindaco del Comune territorialmente competente copia del verbale di ispezione igienica e della restante documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura.

     2. Il Sindaco nei dieci giorni successivi emette il provvedimento subordinandone l'efficacia all'esito favorevole della visita ispettiva effettuata dall'USL ai sensi dell'art. 111 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).

     3. Il provvedimento è notificato all'interessato. Copia dello stesso è trasmessa alla U.S.L., alla Giunta regionale, all'Ordine provinciale dei farmacisti, all'Intendenza di finanza territorialmente competenti.

     4. L'U.S.L. entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento sindacale, provvede alla visita ispettiva di cui al comma 2; copia del verbale attestante l'esito dell'accertamento è trasmesso al Sindaco ed alla Giunta regionale.

     5. In caso di esito negativo dell'accertamento la U.S.L. riferisce al Sindaco che diffida l'interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio. Decorso infruttuosamente tale termine l'assegnatario è dichiarato decaduto.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. (Comunicazioni).

     1. Fermo il disposto di cui all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 il Sindaco, per i fini di cui al comma 4 dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, comunica al Ministero della Sanità, alle Regioni ed alle Provincie Autonome i provvedimenti adottati concernenti la cessione della titolarità delle farmacie.

     2. Il Sindaco comunica, altresì, alla Giunta regionale eventuali variazioni di indirizzo o di numerazione civica dei locali in cui ha sede la farmacia nonché eventuali cambi di denominazione della farmacia stessa.

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme).

     E' abrogato il regolamento regionale 21 marzo 1975, n. 2 come modificato dal regolamento regionale 12 marzo 1984, n. 2.

 

 

 


[1] L'art. 33 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 dispone la seguente norma transitoria: "Fino all’adozione degli indirizzi previsti dall’articolo 10 della l.r. 3/1991, come modificato dalla presente legge, continua ad avere applicazione il R.R. 16 luglio 1992, n. 3".

[2] Capo abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2012, n. 35, con decorrenza 31 dicembre 2012.

[3] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2012, n. 35, con decorrenza 31 dicembre 2012.

[4] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2012, n. 35, con decorrenza 31 dicembre 2012.

[5] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2012, n. 35, con decorrenza 31 dicembre 2012.

[6] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2012, n. 35, con decorrenza 31 dicembre 2012.