§ 2.1.6 - L.R. 9 settembre 1974, n. 33.
Interventi della Regione per l'attuazione di un servizio di guardia medica. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:09/09/1974
Numero:33


Sommario
Art. 1.      La Regione assicura l'assistenza sanitaria domiciliare per casi di urgenza nei giorni festivi, nel pomeriggio del sabato e nelle ore notturne a favore di tutti i cittadini mediante la [...]
Art. 2.      Alla realizzazione del servizio di cui all'art. 1 la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, interviene mediante il rimborso spese agli enti previsti per gli interventi di cui [...]
Art. 3.      Gli enti, individuati alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato, pongono a disposizione del servizio:
Art. 4.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, è autorizzata, a decorrere dal 1974, a rimborsare agli enti di cui all'art. 3 le spese derivanti dalla presente legge nei limiti degli [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.       (Omissis)


§ 2.1.6 - L.R. 9 settembre 1974, n. 33.

Interventi della Regione per l'attuazione di un servizio di guardia medica. [1] [2]

(B.U. 11 settembre 1974, n. 36).

 

Art. 1.

     La Regione assicura l'assistenza sanitaria domiciliare per casi di urgenza nei giorni festivi, nel pomeriggio del sabato e nelle ore notturne a favore di tutti i cittadini mediante la realizzazione di un servizio permanente di guardia medica.

     La Regione coordina l'attività di tale servizio e contribuisce alla sua realizzazione che è attuata, per quanto attiene alle prestazioni mediche, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie d'intesa con gli altri enti mutualistici.

     In attesa che il servizio di cui al comma precedente sia esteso a tutto il territorio regionale, la guardia medica è attuata immediatamente, in via sperimentale, nel comune capoluogo regionale.

     Il servizio di cui al presente articolo verrà inserito e riorganizzato nel contesto della programmazione sanitaria regionale e in rapporto alla suddivisione territoriale dei servizi socio-sanitari.

 

     Art. 2.

     Alla realizzazione del servizio di cui all'art. 1 la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, interviene mediante il rimborso spese agli enti previsti per gli interventi di cui all'art. 3.

 

     Art. 3.

     Gli enti, individuati alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato, pongono a disposizione del servizio:

     - sala di attesa o di recapito per il medico assegnato dall'ente mutualistico;

     - servizio telefonico;

     - automezzo con radio-telefono e relativo autista;

     - valigetta di pronto soccorso, con prima dotazione di farmaci.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, è autorizzata, a decorrere dal 1974, a rimborsare agli enti di cui all'art. 3 le spese derivanti dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

     Le richieste di rimborso da parte degli enti devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il servizio e devono essere corredate dalla documentazione riferita alle spese direttamente connesse alla effettuazione del servizio stesso.

     La Giunta regionale provvede al rimborso delle spese ritenute ammissibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente.

     La Giunta regionale è autorizzata al rimborso immediato delle spese di primo impianto e alla concessione di anticipi fino ai nove decimi delle spese di esercizio previste.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].


[1] Il servizio di guardia medica previsto dalla presente legge è stato esteso a tutto il territorio regionale dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 9.

[2] V. anche L.R. 30 agosto 1977, n. 37.

[3] Reca norme finanziarie.

[4] Reca dichiarazione d'urgenza.