§ 1.7.63 - L.R. 1 agosto 2008, n. 31.
Disciplina in materia di polizia locale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:01/08/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Funzioni di polizia locale)
Art. 3.  (Principi organizzativi)
Art. 4.  (Competenza territoriale)
Art. 5.  (Gestione associata)
Art. 6.  (Organizzazione della polizia locale)
Art. 7.  (Sicurezza degli operatori di polizia locale)
Art. 8.  (Utilizzazione del volontariato)
Art. 9.  (Servizi per conto di terzi)
Art. 10.  (Forme di collaborazione)
Art. 11.  (Indirizzo e coordinamento)
Art. 12.  (Attività formativa)
Art. 13.  (Comitato tecnico consultivo di polizia locale)
Art. 14.  (Segni distintivi)
Art. 15.  (Patenti di servizio)
Art. 16.  (Attività di polizia municipale)
Art. 17.  (Attività di polizia provinciale)
Art. 18.  (Figure professionali e struttura della polizia locale)
Art. 19.  (Comandante di polizia locale)
Art. 20.  (Monitoraggio delle malattie professionali)
Art. 21.  (Regolamenti di Polizia locale)
Art. 22.  (Professionalità degli operatori di polizia locale)
Art. 23.  (Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale)
Art. 24.  (Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")
Art. 25.  (Finalità della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")
Art. 26.  (Ulteriori disposizioni in materia di formazione)
Art. 27.  (Fondo di dotazione e contributi annuali)
Art. 28.  (Disposizioni transitorie)
Art. 29.  (Relazione annuale)
Art. 30.  (Norma finanziaria)
Art. 31.  (Modifiche alla l.r. 28/2004)
Art. 32.  (Abrogazioni)


§ 1.7.63 - L.R. 1 agosto 2008, n. 31. [1]

Disciplina in materia di polizia locale

(B.U. 6 agosto 2008, n. 11)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei comuni, della Città Metropolitana di Genova e delle province, anche in forma associata o per delega alle unioni di comuni ovvero altre forme associative, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, di polizia metropolitana e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale.

1 bis. Le province e la Città metropolitana possono gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle unioni di comuni o forme associative comunque denominate, alle province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).

4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 8 della l.r. 28/2004 così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

 

     Art. 2. (Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

2. Gli operatori di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

3. Gli operatori addetti alle funzioni di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

4. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

 

     Art. 3. (Principi organizzativi)

1. Il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco Metropolitano di Genova, i presidenti delle province, i presidenti delle unioni dei comuni e i sindaci dei Comuni referenti delle forme associative definiscono gli indirizzi e vigilano sull’espletamento delle attività di polizia locale, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.

4. Qualora gli operatori di polizia municipale siano di numero inferiore a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.

5. Gli operatori di polizia locale prestano servizio in uniforme, salvo che il regolamento dell'ente o il responsabile della struttura, per particolari esigenze, non dispongano diversamente.

 

     Art. 4. (Competenza territoriale)

1. Gli operatori di polizia locale prestano servizio nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati ovvero nell’ambito del territorio dell’unione di comuni anche quando costituita da comuni appartenenti, eventualmente, a province diverse ovvero nell’ambito del territorio delle province associate.

 

     Art. 5. (Gestione associata)

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, anche attraverso le unioni di comuni, appartenenti eventualmente a province diverse, per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, sono stabilite annualmente:

a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale;

b) le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse;

c) le deroghe alle competenze territoriali conseguenti all'attivazione delle procedure associative.

2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni, con priorità per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture non dotate di operatori e attrezzature adeguati. Le Province, inoltre, possono presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla l.r. 28/2004, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio provinciale.

3. La gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati.

4. Detta convenzione deve necessariamente prevedere:

a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;

b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche attraverso una centrale operativa unica;

c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata.

5. Nel caso di gestione associata, l'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

 

     Art. 6. (Organizzazione della polizia locale)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di strutture di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale, metropolitana e provinciale, anche mediante l’assegnazione di proprio personale in regime di convenzione e disciplinando le modalità organizzative dei servizi di polizia locale.

2. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

3. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

 

     Art. 7. (Sicurezza degli operatori di polizia locale)

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, può stabilire gli standard minimi affinché gli operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

 

     Art. 8. (Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.

2. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e che prestano servizio nell'ambito della protezione civile, che siano promotori o collaborino all'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, potranno essere impiegati a condizione che:

a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale.

e) per lo svolgimento, su proposta del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, abbiano beneficiato dell'offerta formativa della costituenda Fondazione, di cui all'articolo 24, frequentando specifici corsi di formazione e aggiornamento.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, negli eventi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

     Art. 9. (Servizi per conto di terzi)

1. Gli Enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazioni pubbliche.

2. Gli Enti locali possono esentare dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 10. (Forme di collaborazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 forniscono alle strutture regionali competenti e all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004 ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

 

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 11. (Indirizzo e coordinamento)

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri per l'accesso e per la relativa formazione iniziale;

c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.

3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione realizzata anche attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:

a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

4. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

 

     Art. 12. (Attività formativa)

1. La Regione programma e realizza l'attività formativa e l'aggiornamento professionale nelle forme previste dalla presente legge.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni degli Enti locali e sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, definisce il fabbisogno formativo per le diverse figure professionali degli operatori di polizia locale.

3. La Regione si avvale per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale", di cui agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico consultivo di polizia locale)

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo in materia di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;

c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;

d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia;

e) da un esperto designato dalle associazioni professionali;

f) da un comandante della polizia provinciale, designato dall’Unione delle province italiane (UPI) e dal comandante della polizia metropolitana di Genova o da suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

5. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004.

 

     Art. 14. (Segni distintivi)

1. La Giunta regionale disciplina:

a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;

b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione;

c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;

d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;

f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;

g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale;

h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

2. E' fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.

3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle forze di polizia e delle forze armate.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie e dagli ausiliari del traffico, che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

 

     Art. 15. (Patenti di servizio)

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

 

CAPO III

I CORPI DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 16. (Attività di polizia municipale)

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;

b) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;

c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;

e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;

f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;

g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:

a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;

c) gestiscono una centrale radio operativa;

d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'Ente locale di appartenenza.

4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

 

     Art. 17. (Attività di polizia provinciale)

1. I corpi di polizia provinciale e il corpo della polizia metropolitana di Genova sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;

b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

d) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;

e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

 

     Art. 18. (Figure professionali e struttura della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale, si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con altre forme previste dalla legge:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.

2. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti scegliendoli tra gli addetti al coordinamento e controllo.

3. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 6, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o dalla convenzione di cui all'articolo 5 comma 3, per le gestioni associate.

 

     Art. 19. (Comandante di polizia locale)

1. Il comandante attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia. E' inoltre responsabile dell'attuazione degli accordi di cui all'articolo 8 della l.r. 28/2004 così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'articolo 8.

2. La funzione di comandante è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

 

     Art. 20. (Monitoraggio delle malattie professionali)

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

 

     Art. 21. (Regolamenti di Polizia locale)

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;

e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;

f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

h) caratteristiche socio-economiche del territorio;

i) presenza scolastica ed universitaria;

j) presenza di poli ospedalieri;

k) presenza di nodi stradali critici;

l) presenza di attività istituzionali;

m) presenza di campi nomadi;

n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs. 285/1992 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

 

CAPO IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 22. (Professionalità degli operatori di polizia locale)

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:

a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

b) corsi di aggiornamento periodici.

2. Qualora i regolamenti prevedano che gli operatori di polizia locale portino l'arma, questi ultimi partecipano, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto d'arma, a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

 

     Art. 23. (Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 13, disciplina:

a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;

b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;

c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;

d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;

e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

3. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per operatori di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 2.

 

     Art. 24. (Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione), partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:

a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui all'articolo 25;

b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

 

     Art. 25. (Finalità della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna regione, deve perseguire le seguenti finalità:

a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;

b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico - scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;

c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;

d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;

e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Ulteriori disposizioni in materia di formazione)

1. L'offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b).

 

     Art. 27. (Fondo di dotazione e contributi annuali)

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella misura stabilita dall'atto di costituzione della Fondazione.

2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente legge. L'importo del contributo è determinato ai sensi della l.r. 21/1986 compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. (Disposizioni transitorie)

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 3, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima sul B.U.R.L..

2. L'adeguamento da parte degli Enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia locale.

3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui agli allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 (Disciplina della polizia locale) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 40/1995.

 

     Art. 29. (Relazione annuale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

 

     Art. 30. (Norma finanziaria)

(Omissis)

 

     Art. 31. (Modifiche alla l.r. 28/2004)

1. (Omissis) .

 

     Art. 32. (Abrogazioni)

1. E' abrogata la l.r. 40/1995, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della presente legge.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 16.