§ 1.7.57 - L.R. 13 agosto 2002, n. 32.
Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:13/08/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Le Comunità Montane che non avessero predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio economico 2002-2005 ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 [...]


§ 1.7.57 - L.R. 13 agosto 2002, n. 32. [1]

Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.

(B.U. 28 agosto 2002, n. 12).

 

Art. 1.

     1. Le Comunità Montane che non avessero predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio economico 2002-2005 ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane) possono presentare, in attesa del riordino della disciplina delle Comunità Montane, piani annuali di sviluppo socio-economico, con funzione anche di programma annuale operativo, per l’anno 2002 e per l’anno 2003. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.