§ 1.5.i - D.P.G.R. 19 novembre 2002, n. 7/REG.
Regolamento Regionale recante: “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:19/11/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Competenze dell’Ufficio di Presidenza).
Art. 3.  (Procedimento).
Art. 4.  (Struttura del bilancio).
Art. 5.  (Documento tecnico).
Art. 6.  (Controllo di gestione).
Art. 7.  (Variazioni al bilancio).
Art. 8.  (Fondo di riserva).
Art. 9.  (Servizio di tesoreria e di cassa).
Art. 10.  (Realizzazione delle entrate).
Art. 11.  (Minori entrate e residui attivi).
Art. 12.  (Ordini di incasso).
Art. 13.  (Realizzazione delle spese).
Art. 14.  (Impegno).
Art. 15.  (Liquidazione).
Art. 16.  (Ordinazione e pagamento).
Art. 17.  (Residui ed economie di spesa).
Art. 18.  (Controlli).
Art. 19.  (Economo-cassiere).
Art. 20.  (Limiti e tipologie di spesa).
Art. 21.  (Anticipazioni a dipendenti e Consiglieri regionali).
Art. 22.  (Anticipazione e gestione dei fondi economali).
Art. 23.  (Funzionario delegato).
Art. 24.  (Beni mobili).
Art. 25.  (Rendiconto inventariale).
Art. 26.  (Risultati della gestione).
Art. 27.  (Procedimento).
Art. 28.  (Conto del bilancio).
Art. 29.  (Conto del patrimonio).
Art. 30.  (Scritture contabili).
Art. 31.  (Abrogazione di norme).
Art. 32.  (Norme transitorie).


§ 1.5.i - D.P.G.R. 19 novembre 2002, n. 7/REG. [1]

Regolamento Regionale recante: “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale”.

(B.U. 20 novembre 2002, n. 17).

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile del Consiglio regionale stabilendo le norme per l’elaborazione del bilancio e per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso.

 

     Art. 2. (Competenze dell’Ufficio di Presidenza).

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, definisce gli obiettivi, determina i programmi, detta le conseguenti direttive e le eventuali disposizioni. Verifica i risultati della gestione amministrativa, l’attuazione dei programmi e la rispondenza dell’attività svolta dalla dirigenza alle direttive e disposizioni come sopra impartite.

 

Capo II

Bilancio di previsione

 

     Art. 3. (Procedimento).

     1. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura comunicano entro il 31 luglio alla direzione generale ed al dirigente responsabile in materia di contabilità e bilancio i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l’anno seguente.

     2. La proposta di bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è adottata dall’Ufficio di Presidenza.

     3. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Consiglio regionale entro il 20 settembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. Tale approvazione precede comunque l’approvazione del bilancio di previsione della Regione.

     4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), il bilancio approvato.

 

     Art. 4. (Struttura del bilancio).

     1. Le previsioni del bilancio annuale del Consiglio regionale sono formulate in termini di competenza e di cassa.

     2. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente, per l’entrata e per le spese e del quadro generale riassuntivo.

     3. Gli stati di previsione indicano:

     a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.

     4. I fondi del Consiglio regionale, nel bilancio di previsione annuale dello stesso, sono ripartiti in aree previsionali di base.

     5. Lo stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale del Consiglio regionale è suddiviso in almeno due aree previsionali di base, una destinata alle entrate diverse e una destinata alle entrate derivate dal bilancio generale dell’Ente.

     6. Nell’area previsionale di base destinata alle entrate diverse è iscritto, tra l’altro, l’eventuale avanzo di amministrazione previsto al termine dell’esercizio precedente derivante dalla gestione delle entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale, nonché l’ammontare previsto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     7. Lo stato di previsione della spesa del bilancio annuale del Consiglio regionale è suddiviso, sulla base di criteri funzionali, in più aree previsionali di base.

     8. Le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli di spesa per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3 e le norme di riferimento.

     9. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale le previsioni ripartite aree previsionali di base.

 

     Art. 5. (Documento tecnico).

     1. Con il progetto di bilancio annuale è presentato dall’Ufficio di Presidenza al Consiglio regionale un documento tecnico in cui le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione.

     2. Nel documento tecnico sono indicate, con riferimento ai capitoli contenuti in ciascuna area previsionale di base , le relative disposizioni legislative.

     3. I capitoli sono determinati per l’entrata in relazione all’oggetto e per la spesa in relazione all’oggetto e al contenuto economico e funzionale.

 

     Art. 6. (Controllo di gestione).

     1. Il Consiglio regionale attua il controllo di gestione anche ai fini dell’analisi e del monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

     2. Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 7. (Variazioni al bilancio).

     1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell’unità previsionale di base destinata alla spesa per l’Assemblea legislativa regionale sono proposte dall’Ufficio di Presidenza e approvate dal Consiglio regionale. Sono, quindi, trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti, ai sensi della legge regionale di contabilità, attraverso prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

     2. L’Ufficio di Presidenza approva, altresì, con propria deliberazione, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, le altre variazioni al bilancio di previsione del Consiglio che si rendono necessarie e che comportano compensazioni tra le aree previsionali di base del bilancio interno del Consiglio.

     3. Competono all’Ufficio di Presidenza le variazioni interne a ciascuna area previsionale di base che non comportano aumento o diminuzione dello stanziamento dell’area stessa.

     4. L’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni alle aree previsionali di base che dovessero conseguire da norme di legge regionale o statale e a richiedere in questo caso direttamente al Presidente della Giunta regionale gli impinguamenti dell’unità previsionale di base “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale” che si rendessero necessari.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti, ai sensi della legge regionale di contabilità, attraverso prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

     5. Le variazioni al bilancio apportate dall’Ufficio di Presidenza, ai sensi dei commi 3 e 4, sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.

     6. Le richieste di impinguamento, di cui ai commi 1 e 4, sono effettuate previa dichiarazione di esaurimento del fondo di riserva di cui all’articolo 8.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva).

     1. Nel bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è iscritto un fondo di riserva, da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l’introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza di spese non prevedibili al momento dell’approvazione del bilancio.

     2. Per le variazioni al bilancio occorrenti ai fini della utilizzazione del fondo di riserva si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

 

     Art. 9. (Servizio di tesoreria e di cassa).

     1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale è affidato dall’Ufficio di Presidenza, tramite apposita convenzione, sulla base di uno specifico capitolato, ad un istituto di credito.

     2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.

     3. Il Tesoriere è specificamente responsabile, tra l’altro, nell’ambito delle incombenze derivanti dall’assunzione del servizio, dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni del presente regolamento, nonché dei valori affidatigli.

 

Capo III

Gestione delle entrate

 

     Art. 10. (Realizzazione delle entrate).

     1. Dopo l’approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, la Giunta regionale liquida al Consiglio il fondo corrispondente all’unità previsionale di base destinata alla spesa per l’Assemblea legislativa regionale.

     2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è disposto con le modalità stabilite di intesa tra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     3. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione si applica anche alle aree previsionali di base del bilancio del Consiglio regionale.

     4. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo dalla Giunta regionale al Consiglio è commisurato alla durata dello stesso.

     5. Nel bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale, oltre al fondo di cui al comma 1, possono confluire, con le modalità previste dalla legge regionale, anche altre entrate, connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio, tra cui proventi da vendita di beni e servizi, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni.

     6. Le spese finanziate da entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale possono essere gestite nei limiti degli introiti delle entrate medesime.

     7. Le entrate del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

     8. L’accertamento è a cura del dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, o di altro dirigente o funzionario incaricato, appartenente alla medesima struttura.

 

     Art. 11. (Minori entrate e residui attivi).

     1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

     2. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell’esercizio.

     3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento, in sede di predisposizione del rendiconto del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Ordini di incasso).

     1. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.

     2. Nella reversale sono indicati:

     a) l’esercizio finanziario di riferimento;

     b) la data di emissione;

     c) il numero progressivo;

     d) il capitolo cui è imputata l’entrata;

     e) il debitore e la causale;

     f) l’importo della riscossione, distinto se in conto competenza o in conto residui;

     g) la situazione del capitolo al quale è riferita l’entrata.

     3. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

 

Capo IV

Gestione delle spese

 

     Art. 13. (Realizzazione delle spese).

     1. Le spese del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell’impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

 

     Art. 14. (Impegno).

     1. Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti degli stanziamenti di competenza, dall’Ufficio di Presidenza ovvero dalla dirigenza negli ambiti disciplinati di propria autonomia decisionale.

     Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità provvede alla prenotazione ed alla registrazione dell’impegno.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dal Consiglio regionale a creditori determinati o determinabili, a condizione che il relativo provvedimento venga assunto entro il termine dell’esercizio e che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio medesimo. Si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell’esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell’esercizio medesimo.

     3. Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale e delle sue successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell’esercizio, senza necessità di ulteriori atti, le somme dovute:

     a) per il trattamento economico dei membri del Consiglio e dei soggetti loro assimilati per legge e per i relativi oneri accessori;

     b) per il trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e per i relativi oneri accessori;

     c) per i canoni di locazione, di affitto, le utenze, le imposte e le tasse;

     d) per le spese relative al personale.

     4. Qualsiasi provvedimento che comporta impegno di spesa viene comunque sottoposto a preventivo visto della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, per l’accertamento in ordine alla copertura finanziaria, alla esatta imputazione, alla idoneità della documentazione a corredo, alla avvenuta prenotazione, alla regolarità in genere dell’atto sotto il profilo delle leggi contabili e tributarie.

     5. Qualsiasi variazione di un provvedimento che ha comportato impegno di spesa deve essere immediatamente comunicata al dirigente competente in materia di bilancio e contabilità al fine dell’adozione degli eventuali provvedimenti, riferiti al medesimo impegno di spesa.

 

     Art. 15. (Liquidazione).

     1. La liquidazione della spesa è disposta, di norma, dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.

     2. Si procede a liquidazione a fronte di un creditore individuato, per un credito esigibile e determinato nel suo esatto ammontare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

     3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti dell’impegno assunto, con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

     4. Se la spesa da liquidare ad estinzione dell’obbligazione risulta inferiore all’impegno assunto, l’atto di liquidazione provvede per la conseguente e contestuale riduzione d’impegno.

 

     Art. 16. (Ordinazione e pagamento).

     1. L’ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concreta nell’emissione del mandato di pagamento, individuale o collettivo, da parte del dirigente competente in materia di contabilità e bilancio.

     2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell’impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.

     3. Prima dell’approvazione del rendiconto del Consiglio, possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.

     4. Nel mandato di pagamento sono indicati:

     a) l’esercizio finanziario di riferimento;

     b) la data di emissione;

     c) il numero progressivo;

     d) il capitolo e l’ulteriore eventuale disaggregazione cui è imputata la spesa;

     e) il beneficiario e la causale;

     f) l’importo del pagamento, distinto se in conto competenza o in conto residui;

     g) la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;

     h) gli estremi dell’atto di liquidazione.

     i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti.

     5. L’importo delle ritenute gravanti sui mandati è riscosso sulla base di apposite reversali.

     6. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti più capitoli o ulteriori disaggregazioni di bilancio.

     7. I mandati sono emessi in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

     8. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, ricevuti dal tesoriere i mandati estinti, vi allega gli atti di impegno e di liquidazione, nonché ogni altro documento giustificativo della spesa, curandone la conservazione.

 

     Art. 17. (Residui ed economie di spesa).

     1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.

     2. Le somme iscritte negli stanziamenti in conto competenza finanziati da entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

     3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto.

     4. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da mantenere, verificando la sussistenza e l’importo del relativo debito.

 

     Art. 18. (Controlli).

     1. Ciascun Consigliere può prendere visione in qualunque momento dei documenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio regionale.

     2. Gli atti assunti dall’Ufficio di Presidenza e dalla dirigenza sono depositati presso gli uffici consiliari a disposizione di ciascun Consigliere.

 

Capo V

Economo-cassiere e funzionario delegato

 

     Art. 19. (Economo-cassiere).

     1. La gestione dei fondi economali del Consiglio Regionale è affidata ad un economo-cassiere.

     In caso di assenza o impedimento del titolare, la funzione di economo-cassiere è affidata ad un suo sostituto.

 

     Art. 20. (Limiti e tipologie di spesa).

     1. L’economo-cassiere può effettuare i sottoindicati acquisti o spese nel limite massimo di E. 2.500,00 per ogni singola operazione e provvede al relativo pagamento con i fondi a disposizione:

     a) acquisto di articoli di cancelleria, modulami, stampati, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle gare periodiche di fornitura od il cui limitato quantitativo rende inopportuno ed antieconomico lo svolgimento delle suddette gare;

     b) acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni varie;

     c) acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature d’ufficio nel solo caso in cui la necessità del loro acquisto non fosse prevedibile in sede di predisposizione di gare periodiche di fornitura o nel caso in cui l’urgenza sia tale da compromettere il normale svolgimento del lavoro d’ufficio;

     d) acquisto urgente di carburanti e lubrificanti;

     e) spese di pulizia (lavatura tendaggi, tappeti, asciugamani, acquisto saponi, detersivi, accessori per i servizi igienici, eccetera), derattizzazione, disinfestazione, guardianaggio privato, portierato, facchinaggio;

     f) spese per riproduzioni fotografiche, riproduzione di documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copiature di testi;

     g) spese postali, valori bollati, imposte, tasse e diritti eventuali, spese per pubblicazioni urgenti su quotidiani, pubblicazioni su G.U.R.I. e bollettini ufficiali, stampa e diffusione di manifesti;

     h) spese per trasporti, noli, spedizioni ed imballaggi;

     i) spese per tasse di circolazione, rimborsi di pedaggi e posteggi, spese per trasporti urbani determinate da cause di servizio;

     j) spese per manutenzioni e riparazioni, noleggio automezzi;

     k) spese per manutenzione di mobili e infissi, di impianto elettrico, telefonico, idrico, igienico ed altri piccoli interventi relativi al normale funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli uffici e servizi;

     l) acquisto di generi di conforto in occasione di riunione degli organi consiliari;

     m) urgenti spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari;

     n) spese di rappresentanza

     o) spese per corsi di formazione professionale ed aggiornamento;

     p) spese connesse all’espletamento di procedure concorsuali o selezioni pubbliche per l’assunzione del personale.

     2. L’economo-cassiere è altresì autorizzato a provvedere, in deroga al limite di spesa indicato al comma 1, al pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica ed acqua ed alle spedizioni in abbonamento postale, nonché al pagamento delle bollette telefoniche previamente vistate dalla struttura di provveditorato.

     3. L’economo-cassiere, in circostanze eccezionali, per interventi urgenti ed indifferibili, può disporre spese anche di natura diversa dalle spese elencate ai commi precedenti per importi sino ad E. 10.000,00, purché di volta in volta autorizzato per iscritto dalla dirigenza generale.

     Per i sopracitati acquisti si applicano le procedure previste dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

     4. L’economo-cassiere può disporre tutte le spese necessarie ad eliminare situazioni non prevedibili di pericolo grave ed immediato per uomini e cose in deroga ai limiti di spesa suindicati, purché autorizzato dalla dirigenza generale.

 

     Art. 21. (Anticipazioni a dipendenti e Consiglieri regionali).

     1. L’economo-cassiere può anticipare somme ai dipendenti del Consiglio regionale, debitamente autorizzati dai rispettivi dirigenti, per effettuare spese di cui all’articolo 20.

     2. L’economo-cassiere è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, che si recano in missione in ragione della carica, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma delle leggi regionali in vigore.

 

     Art. 22. (Anticipazione e gestione dei fondi economali).

     1. Per provvedere ai pagamenti sopraindicati l’economo-cassiere deve presentare all’inizio di ogni esercizio finanziario formale richiesta di anticipazione.

     2. L’economo-cassiere è tenuto ad aprire, previa autorizzazione scritta della dirigenza generale, un conto corrente presso il Tesoriere del Consiglio regionale per il deposito dei fondi a disposizione, da cui verranno prelevate le somme occorrenti. Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione con il Tesoriere per il fondo del Consiglio.

     3. Tutti i pagamenti economali sono effettuati dall’economo-cassiere in base a buoni di spesa firmati dall’economo e controfirmati per presa visione dal dirigente della struttura.

     4. Ciascun buono di spesa deve indicare:

     a) le generalità del beneficiario;

     b) l’importo da pagare;

     c) l’oggetto della spesa;

     d) il capitolo di bilancio e l’esercizio cui la spesa deve essere imputata.

     5. L’economo-cassiere presenta trimestralmente il rendiconto delle spese sostenute al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.

     La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmette il rendiconto all’Ufficio di Presidenza il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico all’economo e disponendo contestualmente il reintegro delle somme. È facoltà dell’economo-cassiere presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora lo ritenga necessario.

     I fondi economali, debitamente rendicontati, sono restituiti al temine dell’esercizio.

 

     Art. 23. (Funzionario delegato).

     1. Per le spese riguardanti particolari servizi, l’Ufficio di Presidenza, su proposta della dirigenza generale, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori non sia possibile o pregiudichi o intralci il normale svolgimento delle funzioni istituzionali, può fare ricorso, mediante provvedimento motivato, all’anticipazione a favore di un dipendente del Consiglio regionale, che assume la figura di funzionario delegato, perché provveda al pagamento delle spese con l’obbligo della resa del conto.

     2. I fondi occorrenti al funzionario delegato sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in apposito conto corrente aperto presso il Tesoriere. Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione per il fondo del Consiglio.

     3. Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese fissate nella deliberazione di delega entro la fine di ogni esercizio finanziario. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l’incarico.

     4. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza dei termini e dal verificarsi degli eventi previsti dal comma 3.

     5. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmette il rendiconto all’Ufficio di Presidenza il quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate e disponendo il versamento degli eventuali residui e degli interessi maturati.

     6. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

Capo VI

Gestione patrimoniale

 

     Art. 24. (Beni mobili).

     1. I beni mobili del Consiglio regionale sono descritti nell’inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla base della loro natura.

     2. Ai beni di cui al comma 1 dovrà essere assegnato un numero d’ordine progressivo di categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.

     3. Tutti i beni mobili, fatto salvo il materiale librario e multimediale che è dato in consegna ad un dipendente della struttura di biblioteca individuato dal dirigente della struttura medesima, sono dati in consegna all’economo-cassiere; i soggetti di cui al presente comma assumono la figura di consegnatari, hanno obbligo di vigilanza e sono responsabili del materiale ricevuto in consegna.

     4. Non dovranno essere inventariati, ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri, i materiali posti in opera, gli oggetti e le materie di facile consumo.

     5. La diminuzione, la perdita e l’alienazione, a qualsiasi titolo, degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

     6. I dirigenti della singola struttura procedono alla nomina dei sub-consegnatari dei materiali e beni oggetto di inventariazione con obbligo da parte di questi di segnalazione all’economo-cassiere di ogni spostamento o variazione di consistenza degli stessi. Restano ferme le responsabilità dell’Economo.

 

     Art. 25. (Rendiconto inventariale).

     1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’economo-consegnatario trasmette all’ufficio competente in materia di bilancio e contabilità, ai fini della redazione dell’elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariati, l’indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

     2. L’inventario è tenuto costantemente aggiornato. Con scadenza quinquennale l’economo-consegnatario provvede al riscontro tra le scritture inventariali ed i beni in esse elencati.

 

Capo VII

Rendiconto

 

     Art. 26. (Risultati della gestione).

     1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale.

     2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

 

     Art. 27. (Procedimento).

     1. Il rendiconto della gestione è predisposto dall’Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio regionale.

     2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

     3. L’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale precede comunque l’approvazione del rendiconto della Regione.

     4. Il quadro generale riassuntivo del rendiconto del Consiglio regionale, che espone i risultati finali della gestione, è allegato al rendiconto generale della Regione.

 

     Art. 28. (Conto del bilancio).

     1. Il rendiconto espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

     2. Il rendiconto espone e dimostra, con riferimento a ciascun capitolo:

     a) le entrate di competenza dell’esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell’esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

     d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all’esercizio successivo.

     3. Il rendiconto si completa con il quadro generale riassuntivo, l’elenco delle variazioni e dei residui.

     4. L’eventuale avanzo di amministrazione derivante dalla gestione delle entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale può essere utilizzato come maggiore entrata relativa all’esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto.

 

     Art. 29. (Conto del patrimonio).

     1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali esistenti all’inizio e al termine dell’esercizio e il relativo valore in termini complessivi per categoria.

 

Capo VIII

Organizzazione interna

 

     Art. 30. (Scritture contabili).

     1. Le scritture contabili tenute dalla struttura competente in materia di bilancio e contabilità sono le seguenti:

     a) partitario degli accertamenti, contenente, per ciascun capitolo di entrata, la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, quelle rimaste da riscuotere;

     b) partitario degli impegni, contenente, per ciascun capitolo di spesa, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, quelle rimaste da pagare;

     c) partitario dei residui, contenente, per capitoli ed esercizio di competenza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

     d) giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

 

Capo IX

Disposizioni finali

 

     Art. 31. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento:

     a) sono abrogati il regolamento regionale 16 gennaio 1984 n. 1 e il regolamento regionale 7 dicembre 1998 n. 3;

     b) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 marzo 2001 n. 1\Reg.

 

     Art. 32. (Norme transitorie).

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.

     Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell’articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


[1] Cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale della Liguria 23 novembre 2006, n. 1/Reg (Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza recante "Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria").