§ 1.1.71 - L.R. 6 agosto 2009, n. 32.
Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:06/08/2009
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea)
Art. 4.  (Contributi a sostegno di gemellaggi e di iniziative in tema di integrazione europea)
Art. 5.  (Iniziative del Consiglio regionale – Assemblea legislativa)
Art. 6.  (Norme finali e transitorie)
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 1.1.71 - L.R. 6 agosto 2009, n. 32.

Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea

(B.U. 12 agosto 2009, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di promuovere l’identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei nonché di contribuire alla costruzione dell’unità politica europea, sostiene le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo, a potenziare le relazioni tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quelli degli altri Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

     1. La Regione, per realizzare le finalità di cui all’articolo 1:

     a) stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni territoriali degli Stati appartenenti alla Unione Europea relativamente all’attività della Unione Europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi europei;

     b) promuove la formazione di una coscienza civica europea, attraverso attività di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani;

     c) attiva e promuove scambi, con finalità culturale e professionale, con Stati, Regioni ed altre pubbliche amministrazioni della Unione Europea;

     d) stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione Europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realtà territoriali;

     e) sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea.

     2. La Regione sostiene e promuove le attività delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale nelle seguenti materie:

     a) gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV) o di altri continenti;

     b) scambi con finalità di arricchimento culturale e professionale tra i medesimi enti di cui alla lettera a).

     3. La Regione sostiene e promuove altresì i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri paesi.

 

     Art. 3. (Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea)

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea nel quale, in particolare, sono individuati gli indirizzi, i criteri e le priorità per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, le modalità di presentazione delle domande, nonché le spese ammissibili ai contributi per le attività di cui all’articolo 2.

     2. Il Piano ha durata triennale.

     3. La Regione entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle domande pervenute e delle priorità e dei criteri stabiliti dal Piano di cui al comma 1, individua gli interventi da finanziare.

     4. La Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale – Assemblea legislativa una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

 

     Art. 4. (Contributi a sostegno di gemellaggi e di iniziative in tema di integrazione europea)

     1. I Comuni, le Province, le Università, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che intendono gemellarsi, rispettivamente, con altri enti territoriali, universitari o scolastici di altri Paesi membri dell’Unione Europea o degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV), o anche di Stati non appartenenti all’Unione Europea, presentano, nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Piano di cui all’articolo 3, specifica richiesta alla Regione.

     2. I contributi sono ammessi per le iniziative di cui al comma 1, nella misura fissata nel Piano, che comunque non può essere superiore, in ordine al singolo gemellaggio, al settanta per cento delle spese ammissibili elevato all’ottanta per cento per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

     3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dalla Regione. Qualora l’iniziativa sia cofinanziata dallo Stato, da altri enti pubblici o nell’ambito di programmi e progetti comunitari, il contributo della Regione è commisurato alla parte non finanziata ed è determinato in misura percentuale comunque non superiore a quella stabilita ai sensi del comma 2.

     4. Il contributo viene liquidato dalla Regione, secondo le modalità ed i tempi indicati dal Piano, a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese.

 

     Art. 5. (Iniziative del Consiglio regionale – Assemblea legislativa)

     1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa promuove direttamente accordi ed iniziative di gemellaggi o scambi con le assemblee legislative degli Stati, delle Regioni e delle altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione Europea, per favorire la reciproca conoscenza del funzionamento delle rispettive istituzioni.

 

     Art. 6. (Norme finali e transitorie)

     1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione di cui all’articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione, gli interventi da finanziare di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono individuati dalla Giunta regionale entro i centoventi giorni successivi alla approvazione del Piano.

     3. Le attività e le procedure previste nella presente legge sono espletate nell’ambito e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale in materia.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

     (Omissis)